TARSU: la tariffa deve essere ridotta se vi è grave difformità rispetto alle modalità prescritte

di ENZO CUZZOLA

Il contribuente ha diritto alla riduzione della TARSU se il servizio viene svolto in modo gravemente difforme rispetto al previsto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. V civile, nell’ordinanza 27 settembre 2017 n. 22531: i giudici, nel decidere una controversia avviata dalla società proprietaria di un hotel nella città di Napoli circa l’importo dovuto per la TARSU dinanzi ad un servizio nettamente insufficiente, hanno osservato che il comma 4 dell’art. 59 del decreto legislativo n. 507/1993dispone che “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2”, ossia il tributo è dovuto nella misura del 40%.
Secondo i giudici, inoltre, “La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale ‘sanzione’ per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato. Correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario (SSUU 14903/10; Cass.4283/10 ed altre), e non privatistico-sinallagmatico. Al contrario, in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea, ma apprezzabilmente protratta nel tempo (qual è quella qui lamentata dalla società contribuente), la legge attribuisce all’utente – in presenza di una accertata emergenza sanitaria – la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata; e tuttavia “fermo restando il disposto del comma 4”, cioè il diritto alla riduzione”.

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