Tari e Tasi, i codici tributo sono pronti

La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, legge 147/2013) ha istituito l’imposta unica comunale (Iuc). Alla base del tributo ha individuato due presupposti, uno collegato al possesso di immobili, l’altro all’erogazione dei servizi comunali: l’imposta, quindi, include l’Imu (escluse le abitazioni principali), la Tari, cioè la tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore, e la Tasi, il tributo sui “servizi indivisibili” (ad esempio, illuminazione, strade, eccetera), dovuta dal possessore e, in parte, dall’utilizzatore dell’immobile.

In relazione alla Tari, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, attraverso un apposito regolamento, applicare una tariffa, avente natura corrispettiva, in sostituzione del tributo.

Tari (o tariffa) e Tasi, quindi, sono tributi nuovi e, per consentire il versamento mediante modello F24 dei relativi importi, hanno bisogno di codici che li identifichino.

Ebbene, considerato che il primo è il legittimo erede della Tares e il secondo esordiente a tutti gli effetti, l’Agenzia delle entrate, con tre distinte risoluzioni (nn. 45/E, 46/E e 47/E del 24 aprile), ha rinominato, per la Tari, gli stessi codici l’anno scorso assegnati alla Tares (risoluzioni nn. 37 e 42 del 2013), mentre, per la Tasi, ha istituito numeri tutti inediti.

  • Risoluzione n. 47 – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo “365E”, “368E”, “366E”, “367E”, “369E” e “370E” per il versamento della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa – articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni
  • Risoluzione n. 46 – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni
  • Risoluzione n. 45 – Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa – articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni

E questo per due diverse deleghe di pagamento, quella utilizzata dalla generalità dei contribuenti (F24) e quella riservata agli enti pubblici (F24EP).

 I codici tributo riservati alla Tasi sono:

  • per l’F24

“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“3960” – Tasi, aree fabbricabili

“3961” – Tasi, altri fabbricati

“3962” – Tasi, interessi

“3963” – Tasi, sanzioni

  • per l’F24 EP:

“374E” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“375E” – Tasi, aree fabbricabili

“376E” – Tasi, altri fabbricati

“377E” – Tasi, interessi

“378E” – Tasi, sanzioni.

I codici relativi al tributo possono essere utilizzati anche per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo. Quelli relativi a interessi e sanzioni, invece, vanno utilizzati soltanto per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo; in caso di ravvedimento, infatti, sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all’imposta.

I codici rinominati che identificano la Tari (o la tariffa) sono:

  • per l’F24

“3944” – Tari (e Tares)

“3945” – Tari (e Tares), interessi

“3946” – Tari (e Tares), sanzioni

“3950” – tariffa

“3951” – tariffa, interessi

“3952” – tariffa, sanzioni

  • per l’F24 EP:

“365E” – Tari (e Tares)

“366E” – Tari (e Tares), interessi

“367E” – Tari (e Tares), sanzioni

“368E” – tariffa

“369E” – tariffa, interessi

“370E” – tariffa, sanzioni.

 I codici per la Tari (e quelli per l’eventuale tariffa) possono essere utilizzati anche per versare i tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.

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