Superate le definizioni delle leggi regionali

Fonte: Il Sole 24 Ore

La risoluzione 4/E/2011 boccia nei fatti alcune definizioni dettate da disposizioni locali. Infatti, anche qualora le norme regionali o comunali stabilissero che modesti incrementi volumetrici per-mettono comunque di inquadrare le opere nell’ambito della ristrutturazione edilizia – categoria di interventi che beneficia delle detrazioni – il 36 e il 55% non sarebbero comunque applicabili. Secondo le Entrate, le norme fiscali possono riferirsi solo al concetto di ristrutturazione edilizia presente nelle leggi urbanistiche nazionali (e in particolare nel Dpr 380/2001), trascurando previsioni, magari più favorevoli, inserite nelle norme locali. Il Dpr include invece nella ristrutturazione l’intervento di sostituzione edilizia solo se “con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”. Resta comunque possibile “traslare l’area di sedime” (cioè spostare il fabbricato all’interno dello stesso lotto o comunque orientarlo differentemente). Ogni ampliamento porta invece l’opera nella categoria della nuova costruzione, che non è agevolata fiscalmente. Sul fronte dell’Iva, quando si ingrandisce un’abitazione che ha nei requisiti per ottenere le agevolazioni prima casa sull’acquisto, si applica l’aliquota al 4 per cento. Sono poste, però, altre tre condizioni: la prima è che i locali di nuova realizzazione non costituiscano una unità immobiliare autonoma; la seconda che non abbiano superficie tale da poterla divenire in seguito; la terza è che l’abitazione ampliata non divenga “di lusso” ai sensi del Dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969. L’Iva è al 4% anche per gli appalti su fabbricati rurali destinati ad abitazione del coltivatore del fondo. L’Iva è invece al 10% negli altri casi di ristrutturazioni residenziali o di ampliamenti di abitazioni che rientrino nella categoria delle nuove costruzioni. Nelle ristrutturazioni, però, se l’opera è classificata come manutenzione ordinaria o straordinaria, va tenuto conto delle regole Iva sui beni significativi (ascensori, infissi, caldaie, sanitari, impianti di sicurezza, videocitofoni). Infine, per gli appalti in fabbricati non residenziali, l’Iva è al 20%, fatta eccezione per le eventuali opere di urbanizzazione primarie e secondarie.

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