Su box e garage si paga la tassa rifiuti

Una notizia positiva per i Comuni la conclusione che trae la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 19469 del 15 settembre scorso:  i garage, e quindi per estensione anche autorimesse, box, cantine e soffitte, sono soggetti al pagamento della tassa sui rifiuti, per quanto prodotti in bassa quantità, a meno che il contribuente non dimostri la permanente inutilizzabilità dei locali.
È insomma sufficiente detenere o avere la disponibilità di immobili per pagarci sopra i rifiuti, mentre spetta al contribuente provare che il bene immobile non è idoneo a produrre rifiuti.

In altre parole il pagamento della tassa sui rifiuti si basa su una presunzione (in quanto occupante) e non su una certezza (in quanto produttore effettivo di rifiuti), una posizione che più volte è stata confermata dalla Suprema Corte (dalla sentenza n. 18121/2009 fino a quella che commentiamo qui oggi), ma messa in discussione sulla base del principio comunitario “chi inquina paga”.
Alla fine, con la pronuncia C-254/09 del 16 luglio 2009, nemmeno la Corte di Giustizia europea ha bocciato il prelievo così calcolato, cioè  in base alla superficie degli immobili occupati e quindi su una produzione presunta di rifiuti, perché non esiste norma comunitaria che impone agli stati membri un metodo preciso del finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti urbani.

(Fonte: Comuni.it)

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