Stop alle giunte fai-da-te

Fonte: Italia Oggi

Il sindaco di un comune (che ha nominato la giunta in conformità con le disposizioni recate dall’art. 2, comma 185, della legge finanziaria 2010, come integrato dall’art. 1, comma 2 della legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, che hanno modificato l’art. 47 del dlgs n. 267/2000, riducendo il numero degli assessori) può nominare due assessori con funzioni consultive in più, rispetto al numero massimo previsto dalla vigente normativa, in base ad un’intervenuta modifica statutaria adottata dal consiglio comunale?
La disciplina relativa agli organi di governo dell’ente locale, come noto riservata dalla Costituzione al legislatore statale, è contenuta, per quanto riguarda la composizione delle giunte comunali, nell’art. 47 del dlgs n. 267/2000 che, al primo comma, per l’individuazione del numero massimo degli assessori, stabilisce un criterio proporzionale rispetto al numero dei consiglieri, e un limite massimo di 12 assessori che, all’esito del calcolo proporzionale, non può essere superato. Sulla base di quanto dispone il comma 2 del citato articolo 47 «gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi». Nel caso di specie, la disposizione statutaria dell’ente risulta incompatibile con le disposizioni normative statali e, quindi, non può trovare applicazione, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del dlgs n. 267, per il quale «l’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette».
Non è, pertanto, possibile la nomina di ulteriori assessori, sia pure con funzioni consultive.

ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI

Come deve essere disciplinato l’accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, secondo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi? Può essere prolungato il termine per evadere le richieste d’accesso?
La Commissione ha precisato che non può negarsi «al singolo consigliere comunale di ottenere informazioni o atti detenuti dall’amministrazione comunale, anche quando la richiesta di accesso sia analoga a quella presentata da altri consiglieri comunali del gruppo, in quanto la prerogativa è riconosciuta al singolo rappresentante politico in funzione del proprio mandato». Tuttavia, ha altresì evidenziato che «la reiterazione di istanze di accesso da parte dei medesimi consiglieri, in assenza di elementi di novità, potrebbe costituire un abuso del diritto di informazione» in quanto resta comunque ferma l’esigenza che le istanze di accesso non abbiano carattere emulativo e non aggravino la funzionalità dell’amministrazione comunale, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza. In ordine al prolungamento del termine per evadere la richiesta di accesso, la Commissione ritiene che il protrarsi di quest’ultimo potrebbe determinare il rischio di concreta soppressione delle prerogative del consigliere nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l’espletamento delle funzioni politiche in un termine più breve. In ogni caso, è necessario che l’ente garantisca l’accesso al consigliere comunale nell’immediatezza e nei tempi più celeri e ragionevoli possibili. Eventualmente, qualora l’accesso, per l’eccessiva gravosità delle richieste, non potesse essere garantito subito, potrà essere dilazionato opportunamente il rilascio di copie degli atti, ferma restando, nel frattempo, la facoltà del consigliere di prendere visione della documentazione richiesta negli orari stabiliti, anche con mezzi informatici. In tal caso il Consiglio di stato ha condiviso l’avviso espresso dal ministero dell’interno circa la possibile riproduzione di planimetrie su cd-rom, nel caso in cui l’accesso del consigliere mediante l’estrazione di copie di atti, comportasse la fotoriproduzione a costi elevati. Anche il Tar Puglia, Bari, 21 gennaio 2011, n. 115, ha affermato che «gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rivengono, per un verso, nel fatto che esso debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e, per altro verso, che non debba sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri debba essere attentamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso». La Commissione ha precisato, infine, che l’individuazione di spazi presso la segreteria dell’ente, da destinare alla visione e al rilascio di atti, appare misura organizzativa, possibile in astratto, pienamente compatibile con il regime di accesso dei consiglieri comunali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *