Stato-lumaca, rimborsi veloci

Fonte: Il Sole 24 Ore

finita l’era in cui la Pubblica amministrazione era immune da responsabilità, inizia un periodo in cui occorre affinare i mezzi per ottenere il risarcimento e, possibilmente, un provvedimento favorevole. I protagonisti della procedura sono due: da un lato il cittadino (privato, imprenditore o società), e dall’altro l’amministrazione con i suoi funzionari. Le regole del gioco sono stabilite dalla legge 241 del 1990, che ha reso possibile (anche grazie a una successiva modifica, introdotta con la legge 69 del 2009) l’equazione tra ritardo colpevole e risarcimento del danno. Occorre, quindi, che vi sia un momento iniziale a partire dal quale calcolare i termini a disposizione degli uffici per provvedere. In concreto, è necessario un numero di protocollo iniziale, o anche un invio a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (Pec). L’istanza deve riportare tutti i dati necessari per provvedere, compresi quelli fiscali e deve essere corredata, se necessario, da allegati: ad esempio, nell’edilizia occorrono i titoli di proprietà, i disegni e i pareri di altre amministrazioni, mentre non è necessario fornire copia di documenti già in possesso della stessa amministrazione (in questo caso basta segnalarlo). Un elemento che può risultare utile per le eventuali richieste di risarcimento è l’individuazione del responsabile del procedimento, cioè del funzionario cui fa capo l’esame della pratica. I tempi di decisione, siano essi di 30 giorni (articolo 2, legge 241 del 1990) o più diluiti (in base a regolamenti speciali), non devono essere dilatati senza motivo, poiché vige il divieto di aggravare il procedimento. Questo divieto impedisce, ad esempio, di richiedere documenti non utili (dalle marche da bollo ai certificati già in possesso della pubblica amministrazione). Trascorso il tempo a disposizione della Pubblica amministrazione per portare a compimento un procedimento, il danno emerge subito, non essendovi franchigia e nemmeno sospensione feriale nel relativo calcolo. Occorre tuttavia quantificarlo, e a questo proposito si adotta come metro di valutazione il riferimento alle conseguenze del ritardo: gli articoli 1223 e 2697 del Codice civile esigono che il danno emergente (la perdita subita) e il lucro cessante (mancato guadagno) vengano provati. Nel frattempo l’ufficio pubblico può procurarsi una serie di elementi attraverso i quali dimostrare l’impossibilità di provvedere nel termine di legge: la circolare Gaspari 4 dicembre 1990 n. 58245/7.464 elenca alcuni di questi (dalla complessità dell’istruttoria all’elevato numero di pratiche da esaminare), soprattutto al fine di evitare i rischi di sanzioni penali (articolo 328 del codice penale sull’omissione o rifiuto di atti d’ufficio). La recente legge sul processo amministrativo (decreto legislativo 104 del 2010) ha delineato nuovi strumenti per ottenere il risarcimento, innanzitutto identificando il giudice competente (che è quello amministrativo), poi consentendo che si chieda con un unico atto processuale sia l’annullamento di un provvedimento sfavorevole (o di un silenzio) sia il risarcimento. Anzi, in alcuni casi si può chiedere il risarcimento anche se non si ha più interesse a ottenere il provvedimento favorevole, ad esempio perché ci si è iscritti ad altra facoltà universitaria, pur avendo contestato il risultato sfavorevole dei quiz di selezione. Una delle ultime differenze che ancora si colgono nel giudicare i danni quando litigano due privati rispetto a quando è coinvolta una pubblica amministrazione è l’elemento della colpa. Per ottenere il risarcimento da un soggetto pubblico è necessario che l’amministrazione abbia agito (od omesso di agire) almeno con colpa grave. È, cioè, necessaria una sua grave negligenza, l’ignoranza di precedenti costanti (ad esempio, di giurisprudenza), di istruzioni (circolari) specifiche, l’aver generato corsie preferenziali per casi omogenei. Ma già si intravedono novità, perché la Corte di giustizia europea (C-314/2009) ha imposto alle amministrazioni di pagare i danni in tutti i casi in cui un giudice annulli un provvedimento. Si profila così una duplice strategia: in Europa l’amministrazione che sbaglia paga, mentre in Italia è il danneggiato che deve provare la negligenza di chi lo ha maltrattato.

La tabella delle responsabilità

IL DANNO EMERGENTE E IL LUCRO CESSANTE «Danno emergente» (perdita subita) e «lucro cessante» (mancato guadagno): è il caso, ad esempio, di una variante urbanistica non rilasciata. Vanno richiesti al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento sfavorevole (occorre chiedere anche l’annullamento del provvedimento). Se l’annullamento non interessa più, si può chiedere al giudice il solo risarcimento, entro 120 giorni.

COLPA GRAVE: ERRORE NON SCUSABILE «Colpa grave»: è l’errore non scusabile derivante da negligenza, imprudenza, imperizia, contrasto con orientamenti consolidati di giurisprudenza, circolari o istruzioni. Subito dopo la verifica di un errore della Pa, la colpa va accertata per stabilire se spetti o meno il risarcimento. Ad esempio, una colpa lieve o per ritardo di pochi giorni o per mancata collaborazione del cittadino richiedente non genera risarcimento.

IL SILENZIO RIFIUTO O INADEMPIMENTO «Silenzio rifiuto» (o, anche, «silenzio inadempimento»): corrisponde alla violazione di un obbligo di provvedere su una domanda che tende a ottenere un vantaggio. Si forma dopo 30 giorni dalla domanda, sia che il vantaggio spetti sia che non spetti. In questo caso, è il giudice che accerta il vano decorso del tempo e stabilisce l’obbligo di provvedere.

LA COLPA DA APPARATO La «colpa da apparato» è quella che, indipendentemente dall’attività del singolo funzionario negligente, genera risarcimento danni, sanzionando l’inefficienza organizzativa e gestionale dell’amministrazione. Va ricordato che, mentre il funzionario può essere giustificato (perché ad esempio assente per malattia), l’apparato risponde comunque.

DANNO ESISTEMNZIALE E BIOLOGICO «Danno esistenziale e biologico»: si tratta della lesione di valori psicofisici della persona, comunque protetti. Vi rientrano, ad esempio, il danno alla salute fisica, gli affanni, i patimenti, le tribolazioni, più o meno collegati a disturbi della salute. Questo danno si aggiunge al danno economico con parametri desumibili dalle norme sull’invalidità temporanea.

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