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Rinvio Tasi ufficiale: il C.d.M. approva decreto
Confermato il pagamento entro il 16 ottobre nei comuni che non hanno deliberato le aliquote. Dal 2015 invio ai cittadini di moduli precompilati per il pagamento

È certo. Nei comuni che non hanno ancora deliberato le aliquote per la Tasi, il balzello è stato rinviato. Il 16 giugno scade quindi il termine per il pagamento della prima rata della tassa sui servizi indivisibili solo per i circa duemila comuni che hanno già stabilito l’aliquota. Mentre dovranno comunque recarsi allo sportello tutti i proprietari di seconde case, immobili di pregio, negozi e altri fabbricati, perché il rinvio riguarda solo la Tasi, appunto, e non anche l’Imu, che è stata abolita solo per la prima casa.
Il Consiglio dei Ministri ha dato il suo via libera a un decreto-ponte che ricalca il contenuto dell’emendamento già inserito nel decreto Irpef (su cui venerdì scorso i senatori hanno detto sì alla questione di fiducia posta dal governo al maxiemendamento approvato in Commissione, con 159 voti a favore, 112 contrari e zero astenuti.) in modo da rendere operativo il rinvio entro la scadenza del 16, in attesa della conversione definitiva del provvedimento sul bonus fiscale.
Le nuove norme concedono la deroga solo per il 2014, chiarendo che dal 2015 tra l’altro i sindaci dovranno garantire l’invio ai cittadini dei moduli precompilati per il pagamento, in modo anche da sgombrare il campo dalla confusione che si è creata all’esordio della nuova tassa e che ha intasato i Caaf.

Ecco come si paga la Tasi:

– PAGAMENTO ENTRO IL 16 GIUGNO: Nei comuni che hanno inviato entro il 23 maggio le deliberazioni Tasi (pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio) la prima rata va pagata entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate. Per il pagamento si può utilizzare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale.

 RITARDATARI RINVIATI A OTTOBRE O DICEMBRE: i comuni ritardatari hanno tempo fino al 10 settembre per deliberare l’aliquota (che sarà pubblicata dalle Finanze entro il 18 settembre): in questo caso la scadenza della prima rata è fissata al 18 ottobre. Nel caso in cui i comuni non comunichino le delibere nemmeno entro quella data, l’imposta si pagherà in una unica soluzione entro il 16 dicembre, calcolata applicando l’aliquota base dell’1 per mille.

SENZA DELIBERA A INQUILINI 10% – Se il comune non determina una percentuale specifica (tra il 10% e il 30%) la quota della Tasi a carico dell’occupante è del 10%. Il resto è a carico del titolare del diritto reale sull’immobile. Ciascuno è responsabile della sua quota, quindi in caso di mancato pagamento da parte dell’inquilino il proprietario non è responsabile.

CONIUGI SEPARATI – In caso di immobile assegnato dal giudice nella separazione il coniuge assegnatario è il solo che paga la Tasi con l’aliquota, e l’eventuale detrazione, prevista per l’abitazione principale. Se L’immobile in affitto, valgono le regole generali di suddivisione tra proprietario e inquilino.

– IMU SECONDE CASE ENTRO IL 16 GIUGNO – non cambia nulla per l’Imu, che è stata cancellata sulle prime case ma rimane per le altre proprietà. La prima rata va saldata entro il 16 giugno.

– ALIQUOTE: il tetto è fissato al 2,5 per mille per la prima casa e al 10,6 per mille per le altre. I comuni possono aumentare l’aliquota fino a un massimo dello 0,8%, vincolato alla concessione di detrazioni. Per le prime case si arriva quindi a un massimo del 3,3 per mille, per le altre all’11,4 per mille. La base imponibile è la stessa dell’Imu e anche il calcolo delle rate segue le stesse regole.

– FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – L’aliquota è dell’1 per mille e non si può aumentare in nessun caso. Non pagano l’Imu.

Dal sito del Governo:

Disposizioni urgenti su versamento prima rata TASI 2014 – decreto legge

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Matteo Renzi, e dei ministri dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, e dell’Interno, Angelino Alfano, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata Tasi per l’anno 2014.

Il testo approvato stabilisce che a decorrere dall’anno 2015 i Comuni assicurino la massima semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Contemporaneamente la disposizione stabilisce un regime derogatorio per l’anno 2014 così articolato:

  • Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione TASI entro il 23 maggio 2014, viene confermato l’obbligo di pagamento entro il 16 giugno 2014 sulla base delle aliquote e detrazioni approvate dal Comune stesso;
  • Per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni TASI entro il 23 maggio, il versamento della prima rata TASI viene posticipata al 16 ottobre 2014. A tal fine, i Comuni devono deliberare entro il 10 settembre le aliquote e le detrazioni.
  • Nel caso in cui per il 10 settembre il Comune non avesse ancora deliberato le aliquote e le detrazioni TASI, l’imposta sarà dovuta applicando l’aliquota di base pari all’1 per mille e sarà versata in un’unica soluzione il 16 dicembre 2014. Sempre nel caso della mancata determinazione, la Tasi dovuta dall’occupante sarà nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

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