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In G.U. il decreto che proroga la Tasi > IL TESTO
Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per lÂ’anno 2014

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88 recante “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014”.

Si tratta del decreto che, ricalcando l’emendamento al decreto Irpef, ha “ufficializzato” la proroga del pagamento della Tasi al 16 ottobre per i comuni ritardatari, per quelli cioè in cui non sono state deliberate le aliquote entro maggio.

Le nuove norme concedono la deroga solo per il 2014, chiarendo che dal 2015 tra l’altro i sindaci dovranno garantire l’invio ai cittadini dei moduli precompilati per il pagamento, in modo anche da sgombrare il campo dalla confusione che si è creata all’esordio della nuova tassa e che ha intasato i Caaf.

Ecco come si paga la Tasi:

– PAGAMENTO ENTRO IL 16 GIUGNO: Nei comuni che hanno inviato entro il 23 maggio le deliberazioni Tasi (pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio) la prima rata va pagata entro il 16 giugno, sulla base delle aliquote e detrazioni approvate. Per il pagamento si può utilizzare il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale.

 RITARDATARI RINVIATI A OTTOBRE O DICEMBRE: i comuni ritardatari hanno tempo fino al 10 settembre per deliberare l’aliquota (che sarà pubblicata dalle Finanze entro il 18 settembre): in questo caso la scadenza della prima rata è fissata al 18 ottobre. Nel caso in cui i comuni non comunichino le delibere nemmeno entro quella data, l’imposta si pagherà in una unica soluzione entro il 16 dicembre, calcolata applicando l’aliquota base dell’1 per mille.

SENZA DELIBERA A INQUILINI 10% – Se il comune non determina una percentuale specifica (tra il 10% e il 30%) la quota della Tasi a carico dell’occupante è del 10%. Il resto è a carico del titolare del diritto reale sull’immobile. Ciascuno è responsabile della sua quota, quindi in caso di mancato pagamento da parte dell’inquilino il proprietario non è responsabile.

CONIUGI SEPARATI – In caso di immobile assegnato dal giudice nella separazione il coniuge assegnatario è il solo che paga la Tasi con l’aliquota, e l’eventuale detrazione, prevista per l’abitazione principale. Se L’immobile in affitto, valgono le regole generali di suddivisione tra proprietario e inquilino.

– IMU SECONDE CASE ENTRO IL 16 GIUGNO – non cambia nulla per l’Imu, che è stata cancellata sulle prime case ma rimane per le altre proprietà. La prima rata va saldata entro il 16 giugno.

– ALIQUOTE: il tetto è fissato al 2,5 per mille per la prima casa e al 10,6 per mille per le altre. I comuni possono aumentare l’aliquota fino a un massimo dello 0,8%, vincolato alla concessione di detrazioni. Per le prime case si arriva quindi a un massimo del 3,3 per mille, per le altre all’11,4 per mille. La base imponibile è la stessa dell’Imu e anche il calcolo delle rate segue le stesse regole.

– FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – L’aliquota è dell’1 per mille e non si può aumentare in nessun caso. Non pagano l’Imu.


dalla G.U. n. 132 del 10 giugno 2014
DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 
Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014

Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Considerata la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata nell’anno 2014; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno;

E M A N A 
il seguente decreto-legge:

Art. 1 
Disposizioni in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014

1. Al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e’ effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e’ effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche’ dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e’ effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo’ essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e’ pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta’ comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta’ comunale nel medesimo anno.”.

Art. 2 
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 9 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Alfano, Ministro dell’interno 
Visto, il Guardasigilli: Orlando


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