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Nessuna sanzione per ritardi ed errori nel pagamento di Tasi e Imu
Spetta ai comuni stabilire la scadenza entro la quale i contribuenti possono effettuare i versamenti della Tasi senza applicazione di sanzioni e interessi

Proprio così: nessun problema, nessuna sanzione, nessuna nota sul registro per chi ha commesso degli errori nel pagamento di Tasi e Imu oppure ha “bucato” la scadenza del 16 giugno. Un legislatore intenerito e comprensivo, o più realisticamente consapevole del macro caos in cui ha gettato il contribuente? La seconda che hai detto, diceva qualcuno.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, subissato dai numerosi quesiti arrivati dai comuni sull’applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data del 16 giugno 2014, non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento da parte dei contribuenti della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e dell’imposta municipale propria (Imu), ha sciolto ogni incertezza con la risoluzione n. 1/DF.

Sgombriamo subito il campo da una cosa: quel che vale per la Tasi vale anche per l’Imu, perché, come si legge nel documento, “le criticità che hanno caratterizzato l’istituzione della TASI con riferimento specifico alle modalità per l’esatto adempimento dell’imposta e la tempistica del versamento della stessa, hanno finito per avere riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell’IMU, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l’identità di base imponibile, rinvenibili nelle citate imposte”.

Per queste comuni ragioni – la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, soprattutto in ragione delle novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno 2014 – il MEF ha ritenuto sussistere le condizioni per applicare l’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ovvero lo Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale: “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

Naturalmente questa indulgenza ha un scadenza, che ragionevolmente i comuni potrebbero far corrispondere a un mese dal termine del 16 giugno 2014. Possiamo quindi considerare che i contribuenti hanno tempo fino al 16 luglio per effettuare i versamenti dovuti senza applicazione di sanzioni e interessi. Ma spetta comunque ai comuni stabilire la data.

Pagamento Tasi e Imu per gli enti non commerciali

Il pagamento Tasi e Imu è scontato da sanzioni anche per gli enti non commerciali, trovatisi anch’essi nelle stesse condizioni di estrema incertezza. Gli immobili degli enti non commerciali, esentati ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare, oltre al saldo dell’Imu del 2013, anche la prima rata Imu e Tasi del 2014. Per questi enti, per giunta, la situazione è ancor più complicata dal fatto che non è ancora perfezionato l’iter di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni, previsto dall’art. 6 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200.

(Fonte: Comuni.it)


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