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Decreto p.a. e turn over personale, la Corte dei conti Veneto conferma la cumulabilità delle risorse
Parere formulato in merito alle modalità di calcolo dei nuovi limiti alle spese per assunzioni, introdotto dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che riformula la disciplina inerente i limiti di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato da parte degli enti locali

Con riferimento alla disciplina del turn over, imposta per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3 del decreto-legge n. 90/2014, la Corte dei conti del Veneto, deliberazione n. 401/2014/PAR del 24.7.2014 , ha chiarito che è tuttora consentito riportare nell’anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti. 
Il recente parere conferma il costante indirizzo interpretativo volto a consentire il cumulo dei resti relativi alla percentuale assunzionale annuale non utilizzata dall’ente sottoposto al Patto di stabilità, al fine di raggiungere la quota necessaria ad espletare la procedura finalizzata all’assunzione di unità di personale a tempo indeterminato, rispettando, comunque, i vincoli di spesa ed assunzionali vigenti. 
Le nuove disposizioni prevedono espressamente che a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
Secondo i giudici contabili l’interpretazione offerta dal mero dato testuale conduce a esiti non soddisfacenti, non sembrando consentire più infatti l’utilizzo dei c.d. resti, dal momento che la norma sembrerebbe espressamente volta, abrogando l’art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008, a regolare in modo assolutamente innovativo i vincoli assunzionali. Tuttavia in tal modo si perverrebbe ad una inaccettabile e non consentita divaricazione della disciplina vincolistica tra gli enti sottoposti al Patto e quelli non sottoposti al Patto, di conseguenza va preferito un approccio ermeneutico di tipo logico-sostanziale che tenga conto dell’identità di ratio che permea le rispettive normative vincolistiche.


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