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Congedo per assistenza disabili in situazione di gravità
Interpello Ministero lavoro 15.9.2014, n. 23

Con interpello del 15.9.2014 il Ministero del lavoro ha risposto all’ANCI sulla questione avente ad oggetto : “Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – congedo per assistenza disabili in situazione di gravità – fruizione del congedo da parte dei genitori del disabile in presenza di convivente del disabile – art. 42, D.Lgs. n. 151/2001”, concernente la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità: il Ministero precisa che nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia, l’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 consente al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.


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