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Legge di Stabilità 2015: dal 1° gennaio 2015 pagamenti PA con split payment
tratto da Comuni.it

Dal 1° gennaio 2015 tutte le operazioni di fornitura di beni e servizi nei confronti della PA (che non sono in quanto tali debitori d’imposta) verranno effettuate con il sistema dello split payment: sarà il Comune a pagare l’IVA direttamente all’Erario. Il risultato? Il fornitore, non incassando l’imposta, non potrà nemmeno evaderla.

Lo ha stabilito la Legge di Stabilità 2015, che con il comma 629 ha introdotto nel decreto IVA (d.P.R. 633/1972) l’articolo 17-ter, in base al quale l’IVA è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti: cioè l’impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare l’IVA in fattura con versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente.

Al fine di consentire l’applicazione del sistema in questione, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l’indicazione che l’imposta deve essere versata dall’acquirente o committente direttamente a favore dell’Erario (ad esempio indicando “Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”).

Le modalità e i termini con cui poi l’imposta sarà versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo) saranno fissate da un apposito decreto ministeriale. Molto probabilmente si procederà tramite utilizzo di una versione speciale del modello F24 enti pubblici.

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
[…] b) prima dell’articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 17-ter. – (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici). – 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»; …

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