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Soggetti aggregatori, in Gazzetta Ufficiale i decreti
Pubblicati nella G.U. di ieri i due d.P.C.M. sui requisiti per l'iscrizione all'elenco e sull'istituzione del Tavolo tecnico. Scarica gli schemi di convenzione e la sintesi delle modalità di acquisto

Dal 1° gennaio 2015 i Comuni non capoluogo di provincia hanno l’obbligo di aggregarsi – o di servirsi delle centrali di committenza – per gli appalti di beni e servizi, e dal 1° luglio 2015 il corrispondente obbligo per gli appalti di lavori.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 di ieri 20 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, che, in attuazione dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, definisce i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori diversi da Consip S.p.A. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita.

Altri soggetti, infatti, diversi da CONSIP e dalle centrali regionali, potranno richiedere all’Anac l’iscrizione all’Elenco, in particolare:

  1. le città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;
  2. associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

> Schema di convenzione Maggioli Editore (RTF – PDF)
> Schema di convenzione ANCI (PDF)
Scheda di sintesi di ciò che potranno fare i Comuni (differenziati in base alle dimensioni demografiche)

L’iscrizione all’interno dell’Elenco nazionale dei soggetti aggregatori ed il far parte del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori dà possibilità di accedere ai finanziamenti messi a disposizione nell’ambito del Fondo per l’aggregazione degli acquisti; in considerazione della prevedibile limitazione delle risorse, il numero massimo dei soggetti aggregatori è stato fissato in un massimo di trentacinque soggetti.

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014 sull’istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi.

Il Tavolo, e’ composto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato DAG), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante dell’UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore. 


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