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Split payment: i codici tributo per l'Iva dovuta dalle p.a.
Consentono alle pubbliche amministrazioni di versare, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, l'imposta sul valore aggiunto per le operazioni soggette a scissione dei pagamenti

Tutto definito per l’attuazione pratica del meccanismo dello split payment che prescrive agli enti pubblici, nei confronti dei quali sono state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi, di pagare al fornitore il solo corrispettivo e di versare direttamente all’erario la relativa Iva.
A tale scopo, la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 ha istituito i necessari codici tributo.

La norma di riferimento è l’articolo 17-ter del d.P.R. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), legge 190/2014 (Stabilità 2015). Secondo il successivo comma 632, la disposizione, nelle more del rilascio dell’ok comunitario, va comunque applicata a partire dalle operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dall’1 gennaio 2015.

Modalità e termini di versamento
Il Dm 23 gennaio 2015 ha stabilito che il versamento dell’imposta a seguito di scissione dei pagamenti deve essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con le seguenti modalità:

I codici da utilizzare
Per il versamento tramite “F24 Enti pubblici”, è stato predisposto il codice tributo “620E”.
Nella sezione “Contribuente” della delega di pagamento, devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della p.a. che effettua il versamento, mentre nella sezione “Dettaglio versamento” vanno riportati:

Invece, al versamento tramite modello F24 è stato destinato il codice tributo “6040“, da evidenziare nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” andranno riportati, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.

Infine, i versamenti da effettuare direttamente all’entrata del bilancio dello Stato andranno imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12.


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