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Modello di dichiarazione Tasi? Non serve
È quanto si legge nella circolare n. 2/DF del 3.6.2015, secondo cui può essere utilizzato quello previsto per la dichiarazione dell’Imu

Non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione Tasi, perché può essere utilizzato quello previsto per la dichiarazione dell’Imu. Gli “occupanti” diversi dai titolari del diritto reale sull’immobile non devono presentare la dichiarazione Tasi se il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati. È quanto si legge nella circolare n. 2/DF del 3.6.2015 della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia.

In realtà nella risoluzione n. 3/DF del 25.3.2015, alla quale i tecnici di via dei Normanni fanno rinvio, era stato precisato che anche il modello di dichiarazione Tasi, come quello dell’Imu, deve essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ed essere, quindi, unico e valido su tutto il territorio nazionale, e non poteva esserci spazio per modelli deliberati dai comuni, sui quali incombe solo l’onere specifico, dettato dal comma 685 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, di mettere a disposizione dei contribuenti il modello di dichiarazione. Con l’approssimarsi del termine del 30 giugno 2015 previsto per l’adempimento dell’obbligo dichiarativo relativo alla Tasi, tutti si attendevano un modello ministeriale unico a livello nazionale che, a dire il vero, non ci sarà.

Il motivo è semplice: allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, tenuto conto del fatto che le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento del corretto assolvimento dell’obbligazione tributaria ai fini Imu e Tasi, sono sostanzialmente identiche, è sufficiente utilizzare il modello previsto per la dichiarazione dell’Imu, approvato con decreto del ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.


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