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Addizionale regionale IRPEF, applicazione degli automatismi fiscali
I chiarimenti del Dipartimento delle finanze nella risoluzione n. 5/DF

Nessuna eccezione alle maggiorazioni delle aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef previste dagli automatismi fiscali: per la regione sottoposta al Piano di rientro dal deficit sanitario, l’incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell’aliquota rispetto a quelle vigenti, si applica su tutti gli scaglioni di reddito. A precisarlo è la risoluzione n. 5/DF di ieri del dipartimento delle Finanze che ha risolto una questione interpretativa nata dalla lettura di alcune disposizioni dell’art. 6 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, che disciplina questo tributo regionale.

Il problema scaturisce dalla lettura combinata di due norme che sembrano, in realtà confliggere:

La questione si pone nel caso in cui una Regione sottoposta ai Piani di rientro dai deficit sanitari, non abbia raggiunto gli obiettivi fissati dal Piano dalla stessa proposto e sia con conseguentemente determinato un disavanzo sanitario. In tale ipotesi si rende operativa la disposizione dall’art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in base alla quale l’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef vigente è incrementa nella misura fissa di 0,30 punti percentuali. Ci si chiede, dunque, se tale incremento debba essere applicato necessariamente su tutti gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti per l’Irpef – come farebbe pensare il comma 10, o se ne sono esclusi i redditi ricadenti nel primo scaglione, e cioè quelli fino a 15.000 euro, come si desume invece, dal comma 3 dell’art. 6 in commento. Il problema si pone, in realtà, solo da quest’anno, poiché il comma 7 dell’art. 6, del dlgs 68/2011, stabilisce che il comma 3 dello stesso articolo si applica a decorrere dal 2015.


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