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La Corte dei conti interviene sulla riduzione dei costi del personale in caso di gestione in economia del servizio farmaceutico
I comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del servizio farmaceutico.

È stata pubblicata la deliberazione n. 18 depositata in data 12.6.2015 avente ad oggetto la risoluzione della questione di massima sollevata dalla sezione di controllo per la Sardegna, con la deliberazione n. 58/2015/PAR.

La questione si incentra sul contrasto interpretativo sul comma 2-bis dell’art. 18 del d.l. 112/2008, che, nel testo vigente, al primo periodo testualmente recita: “Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”.

In luogo del più rigoroso limite stabilito per i comuni dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, per gli enti indicati nella riportata norma si stabilisce un più generico richiamo al “principio di riduzione dei costi del personale”, attuato mediante atto di indirizzo dell’ente controllante e conseguenti provvedimenti adottati dagli enti indicati (cfr. i primi tre periodi del comma).

Nel quarto periodo dello stesso comma, poi, si escludono dal predetto limite “Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie”, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima richiamata in premessa, pronuncia il seguente principio di diritto: “la disciplina di finanza pubblica dettata, dall’art. 18, comma 2-bis, del d.l. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e successive modifiche e integrazioni, in materia di gestione del servizio farmaceutico mediante società partecipate ed aziende speciali, non si applica alla gestione in economia di farmacie comunali. I comuni che gestiscono farmacie in economia restano assoggettati agli ordinari vincoli di spesa per il personale, anche in relazione alla gestione del servizio farmaceutico.”.


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