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DURC on line da oggi 1° luglio: tutte le regole
Da oggi per controllare il DURC on line basterà inserire il codice fiscale del soggetto da verificare nell’apposito sistema raggiungibile dai portali Inps e Inail

Parte ufficialmente oggi la nuova disciplina del DURC on line. La regolarità contributiva potrà infatti essere accertata con un’unica interrogazione nelle banche dati di Inps, Inail e Casse Edili, inserendo il codice fiscale del soggetto da controllare.

Cosa cambia da prima
Per controllare il DURC on line basterà inserire il codice fiscale del soggetto da verificare, nell’apposito sistema che è raggiungibile dai portali Inps e Inail attraverso le credenziali già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it.
La risultanza dell’interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà ad ogni effetto il DURC. L’applicativo Sportello unico previdenziale rimane attivo per effettuare solo le seguenti richieste di DURC:

Le richieste del DURC presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria saranno definite con l’emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale, applicando la nuova disciplina della regolarità contributiva contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

Chi può accedere al DURC on line
Le verifiche sul DURC online possono essere effettuate da imprese, pubbliche amministrazioni, Soa, banche e intermediari finanziari. Le banche e gli intermediari finanziari, così come gli altri soggetti delegati alla verifica, devono dotarsi di un apposito atto di delega che il delegante dovrà comunicare agli Istituti. Per questa tipologia di servizio l’accesso sarà al momento possibile solo dal portale dell’Inps, che ha realizzato una funzionalità apposita.
La commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce), in una nota, ha anticipato le regole operative che saranno a breve approvate dal comitato per la bilateralità.
I soggetti abilitati alla verifica, precisa la Cnce, sono i “soggetti delegati”, ossia chiunque abbia interesse alla verifica, oltre a banche e intermediari finanziari previa delega. Quest’ultima, in particolare, deve essere comunicata agli istituti (Inps o Inail) dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato.
Per il momento, come anticipato sopra, il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche, salvo che in relazione ai soggetti delegati di cui alla legge n. 12/1979 (primi fra tutti i consulenti del lavoro) i quali, invece, sono immediatamente abilitati all’effettuazione delle verifiche.

I soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva
Quando ci sarà lo sblocco, quindi, potranno verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili i seguenti soggetti:

In caso di incongruenze
Nel caso in cui vengano rilevate delle incongruenze sul DURC online e la situazione contributiva, gli uffici territoriali competenti devono verificare entro 72 ore se le inadempienze sono reali o se sono prodotte da un’archiviazione non corretta.
In quest’ultimo caso sarà possibile certificare la regolarità dell’impresa forzando la procedura. Se, al contrario, l’inadempienza viene confermata, l’irregolarità dovrà essere comunicata entro 72 ore, concedendo 15 giorni per la regolarizzazione.


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