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Anche gli ordini professionali sono soggetti alla legge anticorruzione
TAR Roma, sez. III, 24.9.2015, n. 11392

La vicenda
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 11392 del 24.9.2015, si è pronunciato sul ricorso proposto dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) e da numerosi Consigli dell’Ordine degli Avvocati circondariali per l’annullamento delle deliberazioni dell’ANAC (n. 144 e n. 145 del 2014) con le quali è stata ritenuta applicabile a detti Enti, in via diretta (e non mediata da atti applicativi emessi dai medesimi organismi interessati) tutta la normativa in materia di contrasto alla corruzione, con particolare riferimento alla legge-delega n. 190 del 2012 e al decreto legislativo n. 33 del 2013.

L’ANAC, pur tenendo in considerazione detta peculiare natura degli enti esponenziali delle comunità professionali, nella delibera n. 145 ha rilevato che essi si collocano, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel novero degli enti pubblici non economici, appartenenti al comparto del c.d. parastato, e che tra di essi ed i loro dipendenti intercorre un rapporto di pubblico impiego. Pertanto – ha concluso l’Autorità – a detti enti si applica tutta la normativa inerente gli obblighi e gli adempimenti tesi a prevenire la corruzione. E dunque occorre che essi provvedano alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano triennale della trasparenza, nonchè alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione; che essi curino l’adempimento agli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013; che essi osservino i divieti in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

Il CNF e gli Ordini ricorrenti, invece, ritengono errato, per ricomprendere detti enti nel campo di diretta applicazione della disciplina derivante dalla legge n. 1902012 e dai relativi decreti delegati, fare riferimento – come hanno fatto le deliberazioni impugnate e lo stesso comma LIX della legge delega -, al novero di pubbliche amministrazioni citate dall’art. 1 comma II del d.lgs. n. 1652001, poiché sarebbe errata l’equazione per cui laddove vi è rapporto di pubblico impiego vi è anche una pubblica amministrazione; soggiungono che la sentenza della Corte di Cassazione n. 21226 del 2011 ha sottratto gli Ordini dal controllo di gestione della Corte dei conti, poiché essi non gravano sulla spesa pubblica; le organizzazioni in parola, quindi, non fanno neppure parte del conto economico consolidato dello Stato.

La decisione del TAR LAZIO 
Il TAR ha fatto propria la tesi della natura di enti pubblici economici degli Ordini e Collegi professionali, con ampie argomentazioni relative ad ogni singolo aspetto di disciplina che, secondo i ricorrenti, porterebbe ad escluderne tale natura. Ordini e Collegi professionali sono quindi tenuti a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione e a redigere lo specifico piano di contrasto. Importante il chiarimento che, laddove non siano previsti dalla pianta organica dipendenti con qualifica dirigenziale, “si dovrà dare preferenza all’applicazione più lata della norma, e dovrà essere nominato un soggetto non dotato di qualifica dirigenziale”“Inoltre, qualora la redazione del piano non sia possibile a causa della assenza di idonee professionalità all’interno dell’ente, si potrà utilmente fare ricorso al generale istituto dell’accordo tra pubbliche amministrazioni, disciplinato dall’art. 15 della legge n. 241 del 1990: norma, quest’ultima, che soccorre in via generale qualora sia necessario o opportuno che determinate pubbliche amministrazioni svolgano in comune determinate attività o funzioni”.


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