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Silenzio della p.a. sulla richiesta di riconoscimento di debiti fuori bilancio, il ricorso va proposto al giudice ordinario
TAR Brescia, sez. I, 28.9.2015, n. 1229

Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1229 depositata il 28.9.2015, dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto da una società contro il silenzio serbato dalla provincia sulla richiesta di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Poiché – afferma il giudice – la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio attiene al soddisfacimento di crediti derivanti dall’esecuzione di contratti d’opera professionale, vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo, collegate a rapporti di tipo paritetico, da cui ne consegue che l’obbligo principale dell’amministrazione non si sostanza nell’adozione di una specifica delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio, quanto e piuttosto nel pagamento delle somme che in sede giudiziale – e in ipotesi – siano definitivamente accertate come dovute. Il caso di specie viene quindi risolto con una declaratoria di inammissibilità, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che lo stesso può formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall’autorità giurisdizionale ordinaria (TAR Campania Napoli, sez. V, 16.7.2015, n. 3739; TAR Puglia, Bari, sez. II, 21.5.2015, n. 775; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24.4.2015, n. 424)”.


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