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Limiti alle assunzioni a tempo indeterminato, la Corte dei conti dà la corretta interpretazione dell’art. 3, commi 5 e 5-quater, del d.l. 90/2014
Corte dei conti, Sez. autonomie, 22.9.2015, n. 28

Con la deliberazione n. 28 del 22.9.2015 la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione interpretativa posta dalla sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 200/2015/QMIG, pronuncia i seguenti principi di diritto:
1) il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
2) con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità.


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