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È legittima l’ordinanza del sindaco che dispone la chiusura di una clinica privata
Consiglio di Stato, sez. III Sentenza 2 ottobre 2015, n. 4613

La vicenda
A seguito di una serie di ispezioni e sopralluoghi, il sindaco disponeva la chiusura di una clinica privata per mancanza dei requisiti strutturali prescritti dalla normativa regionale. Il ricorso di primo grado è stato respinto dal TAR Campania (sentenza n. 4445 del 2009) secondo il quale “il potere esercitato è agevolmente ricollegabile alla previsione normativa disciplinata proprio dall’art. 193 del r.d. 1265 del 1934, il quale ha attribuito al prefetto (ora al sindaco, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 13 del 1985) il dovere di controllare e vigilare sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento da parte di chiunque eserciti un servizio ambulatoriale, di cura media o di assistenza ostetrica. Dunque non è seriamente dubitabile che, come l’autorizzazione è rilasciata dall’organo comunale solo in presenza dei requisiti fissati dalla legge, il medesimo articolo 193 su richiamato consente la revoca o il ritiro anche per qualsiasi irregolarità, oltre che per il venir meno delle condizioni poste a base della autorizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1.10.2004, n. 6409). Proprio la natura vincolata del procedimento di controllo sulla sussistenza dei requisiti rende ininfluente la censura con la quale il ricorrente si duole dell’omesso interpello della regione; peraltro non sembra ravvisabile alcun obbligo di coinvolgimento dell’amministrazione regionale nel procedimento in oggetto, che costituisce una mera verifica connotata da profili di minima discrezionalità”.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’ordinanza che ha disposto la chiusura della clinica, condividendo, nella sostanza, le argomentazioni del primo giudice. Il fondamento del potere esercitato dal sindaco risiede nell’art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934, norma che riconduce in via autonoma al sindaco il controllo sulle condizioni di igienicità e di idoneità strutturale dei presidi sanitari operanti nel territorio comunale che, ove riconosciute carenti, non richiedono ai fini dell’adozione di misure di revoca o di sospensione del titolo autorizzatorio l’intervento in funzione provvedimentale o consultiva della regione. Nel caso di specie poi – ha precisato il Consiglio di Stato – “la carenza dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività autorizzata, accertata in sede istruttoria, investe plurimi aspetti dell’assetto strutturale delle casa di cura, che si riflettono sulle condizioni di adeguatezza e di igienicità delle prestazioni. La valutazione di merito tecnico che ha mosso all’ordine di chiusura non si configura, quindi, priva dei presupposti giustificativi, a fronte del puntuale e stringente quadro regolamentare sulle condizioni strutturali da cui devono essere assistiti i presidi sanitari contemplati dall’art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934”.

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