MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Vietate le prestazioni lavorative gratuite negli uffici di staff del sindaco
Corte dei conti, sez. reg. controllo Campania, deliberazione 23.9.2015, n. 213/2015/PAR

Il quesito
Viene chiesto alla Corte dei conti un parere riguardo alla possibilità di costituire un ufficio di staff del sindaco ai sensi dell’art. 90 t.u.e.l., nonostante l’ente sia in condizione di strutturale deficitarietà, a condizione che la prestazione sia gratuita e al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Il parere della Corte dei conti
La risposta al quesito è negativa. Evidenza, al riguardo, la Corte dei conti che se da un lato, indubbiamente, la preclusione ad assumere personale esterno per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, è collegata all’esigenza di non gravare ulteriormente la situazione debitoria dell’ente con spese per definizione non obbligatorie, si deve altresì rammentare che la disciplina generale contenuta nell’art. 90 è informata e plasmata da altri principi sistematici di cui bisogna dare conto nell’interpretazione della disposizione. Infatti, la giurisprudenza contabile ha più volte ribadito il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff, organo peraltro eventuale e non necessario per il funzionamento dell’ente (cfr. per una più ampia ricostruzione la pronuncia sez. reg. Campania n. 155/2014/PAR). Si è ritenuto che la norma non ammetta forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare altri principi, come la dignità del lavoro; è stato anche esclusa, in giurisprudenza, la possibilità di corrispondere al personale dell’ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta, essendo testualmente previsto dall’art. 90, comma 2, t.u.e.l. che “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali” (sez. reg. Piemonte con la pronuncia consultiva n. 312/2013/PAR).

>> il testo della deliberazione


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