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Diritto di accesso di un consigliere regionale ai verbali del c.d.a. di un’associazione finanziata dalla regione
Il TAR Valle d’Aosta accoglie il ricorso di un consigliere regionale per il rigetto di un'stanza di accesso ai verbali del c.d.a. di un'associazione con finalità di valorizzazione del turismo culturale

La vicenda
Un consigliere regionale formula istanza di accesso ai verbali del consiglio di amministrazione di una associazione con finalità di valorizzazione del turismo culturale, finanziata dalla Regione e definita dallo statuto come organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 26, d.lgs. 163/2006. Sul rigetto dell’istanza il consigliere propone ricorso al TAR.

La pronuncia del TAR
Il TAR Valle d’Aosta, con la sentenza n. 84 del 2015, accoglie il ricorso, dichiarando illegittimo il rigetto dell’istanza di accesso del consigliere, con conseguente ordine all’associazione di esibire la documentazione richiesta. Secondo il TAR, l’Associazione in questione rientra nell’ambito di applicazione della normativa sul diritto di accesso in quanto, da un lato, si tratta di un soggetto che, in relazione alle proprie finalità istituzionali (valorizzazione del turismo culturale), presenta una dimensione operativa non di mera natura imprenditoriale, ma di erogazione di servizi di natura pubblicistica ovvero di rilevanza collettiva tale da rendere operativo il meccanismo ostensivo, proprio nella più ampia latitudine assunta in relazione ai titolari di cariche politiche; dall’altro, rileva la significativa partecipazione finanziaria della Regione alle sue dimensione di provvista contabile, tale per cui significativamente viene statutariamente definita come organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 26, d.lgs. 163/2006.


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