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Legge di stabilità 2016, Mattarella firma il testo. Ora al Senato
La legge comincerà a Palazzo Madama il suo iter parlamentare. Ecco le implicazioni finanziarie per gli enti locali

Rispetto alla prima bozza della legge di stabilità 2016, quella approvata nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015, la versione definitiva trasmessa al Quirinale e successivamente al Parlamento per la sua definitiva approvazione entro la fine dell’anno è diversa: vediamo in particolare cosa è cambiato in termini di impatti finanziari per gli enti locali che dovranno procedere alla formulazione delle ipotesi del bilancio 2016, ovvero alla predisposizione del DUP entro il 31 dicembre 2015 attualmente rinviato a tale data dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

COMPENSAZIONE IMU – TASI 
Come annunciato dal Governo e dal Presidente del Consiglio in diverse occasioni, è prevista a partire dall’anno 2016 l’esenzione della TASI in caso di possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, estesa anche alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale esenzione non è applicabile alle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Inoltre, è previsto l’adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo, al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l’imposizione, sia nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell’ipotesi in cui è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per quanto riguarda l’IMU sui terreni agricoli, a partire dall’anno 2016 ne è prevista l’esenzione per i seguenti terreni:
posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nelle isole minori, già contemplati nell’art. 1, comma 1, lett. a-bis), del d.l. n. 4 del 2015;
a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, già esenti in virtù dell’art. 1, comma 4, del d.l. n. 4 del 2015.
Per quanto riguarda i beni merce, vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stato previsto un regime di favore, ossia l’applicazione di un’aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento e, inoltre, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento. Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito al comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l’aliquota.

LE RISORSE ECONOMICHE PER IL MANCATO GETTITO IMU-TASI PER I COMUNI 
Le disposizioni legislative del d.d.l. prevedono le compensazioni ai comuni, a fronte del minor gettito discendente dall’esenzione delle citate imposte. In particolare viene stabilito un incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015. Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard al 30 per cento per l’anno 2016, al 40 per cento per l’anno 2017 e al 55 per cento per l’anno 2018. Inoltre, viene stabilita una dotazione per l’anno 2016 di un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con d.m. 6 novembre 2014, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio. Si ricorda come la dotazione iniziale, per il mancato gettito ai comuni per il passaggio dall’IMU alla TASI avvenuto nell’anno 2013, avesse portato ad un importo pari a 625 milioni di euro di compensazione per l’anno 2014, importo questo diminuito nell’anno 2015 a 472,5 Milioni di euro (pari al 75.6% dell’importo stanziato nel 2014), mentre per l’anno 2016 tale importo scende ai 390 milioni di euro ( pari al 62,4% del 2014).
Infine, rispetto alla prima versione è stato tolto il contributo d parte dei comuni quantificato inizialmente in 300 milioni di euro.

PAREGGIO DI BILANCIO E PATTO DI STABILITÀ 
Rispetto alla versione della bozza iniziale nulla è mutato. Uno specifico articolo è dedicato al passaggio del pareggio di bilancio previsto a partire dal 2016 e, come già annunciato più volte, al fine di rendere possibili gli investimenti da parte degli enti locali, si prevede che gli enti locali debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In questo caso le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Inoltre, per il solo anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Si prevede a tal riguardo, un’ulteriore allegato al bilancio di previsione a partire dal 2016, nel quale siano contenute e previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di competenza. In tale prospetto non dovranno essere inclusi gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Il rispetto del relativo obiettivo di saldo dovrà essere certificato dall’ente locale ed inviato entro e non oltre il 31/03 di ogni anno alla RGS, la mancata trasmissione equivale a mancato raggiungimento dell’obiettivo di pareggio di bilancio. Alle trasmissioni in ritardo si applicano le penalità attualmente previste per la mancata trasmissione del patto di stabilità interno. Entro 60 giorni stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione da approvarsi entro il 30/04, gli enti sono tenuti ad inviare nuova certificazione rispetto a quanto già certificato, in caso di peggioramento del proprio obiettivo di saldo
Il mancato conseguimento del saldo comporta le seguenti sanzioni per i Comuni:

Le disposizioni prevedono, in modo non dissimile dal patto di stabilità interno, la possibilità di cessione di spazi finanziari, con possibilità di beneficiare di una modifica migliorativa del saldo di bilancio, mentre per quelli che li acquisiscono è previsto un peggioramento equivalente agli spazi ricevuti.
In merito al patto di stabilità interno, a partire dal 2016, cessano tutte le norme concernenti la sua disciplina, interamente sostituita dalle nuove regole del pareggio di bilancio. 

RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO 
Le disposizioni previste nella prima bozza riguardante la riduzione dei tempi medi di pagamento, a partire dall’anno 2016, pari a 30 giorni rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, non risultano più inserite. Pertanto, vigono le disposizioni di cui al d.l. 66/2014 che prevedono anche per l’anno 2016 un periodo non superiore ai 60 giorni.


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