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Trasparenza della politica: accesso civico ai dati e alle informazioni concernenti gli organi di indirizzo politico
Il TAR Calabria si pronuncia sul ricorso proposto a seguito di una istanza di accesso civico, rimasta senza riscontro, riguardante i dati e le informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, soggetti ad obbligo di pubblicazione

Con la sentenza n. 1671 del 2015, il TAR Calabria si pronuncia sul ricorso proposto a seguito di una istanza di accesso civico, rimasta senza riscontro, riguardante i dati e le informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, soggetti ad obbligo di pubblicazione (art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013, c.d. decreto sulla trasparenza). La controversia, che viene risolta con la condanna del Comune a pubblicare sul sito i dati e le informazioni richieste, ad eccezione della dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (salvo che non sussista autorizzazione in proposito), offre occasione ai giudici per sottolineare, da un lato, che le disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. accesso civico), disciplinano “situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241” e, dall’altro, la differente finalità dell’accesso civico, che è quella di consentire ai cittadini e ad enti di controllare democraticamente se un’amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.


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