MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Limiti di operatività del c.d. contratto di avvalimento
La decisione del Consiglio di Stato

La vicenda
La società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese cui veniva aggiudicato l’appalto per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il potenziamento del polo innovativo e di trasferimento tecnologico dell’Università impugnava l’annullamento dell’aggiudicazione già disposta in suo favore e la contestuale esclusione di essa dalla gara, per ritenuta incompletezza del contratto di avvalimento prodotto a corredo dell’offerta, con particolare riguardo alle modalità ed ai limiti con cui le risorse venivano messe a disposizione dell’impresa ausiliata.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5045 del 2015, ha accolto l’appello per la riforma della sentenza di primo grado che evidenziava come l’esclusione della odierna appellante da parte della amministrazione aggiudicatrice fosse da ritenere legittima alla luce del costante orientamento giurisprudenziale che impone l’indicazione, nel contratto di avvalimento, della analitica e specifica elencazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati all’impresa ausiliata. Secondo l’appellante, invece, la pronuncia di primo grado travisava i contenuti del contratto di avvalimento dalla stessa prodotto in gara, dato che i riferiti principi di specificità riguardo alle risorse ed ai mezzi prestati con il contratto di avvalimento erano invero relativi alle certificazioni di qualità. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, annulla il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione della gara già disposta in favore della società appellante, con conseguente ripristino dell’efficacia di detta aggiudicazione in favore di tale ultima società, precisando che, nel caso in esame, non può profilarsi alcun limite ostativo al ricorso all’avvalimento connesso alla natura personalistica dei requisiti oggetto di “messa a disposizione”, dato che a formare oggetto del prestito non è né un requisito di ordine generale né un requisito inerente l’esercizio di una professione regolamentata. Ed invero, nel caso di specie, il contratto di avvalimento ha avuto ad oggetto i requisiti speciali di qualificazione professionale (non quindi di abilitazione tout court) per l’esecuzione del servizio di progettazione oggetto d’appalto, dato che il professionista “concorrente” non era abilitato, all’epoca di presentazione dell’offerta, ad eseguire le progettazioni relative alle categorie OG 11 e OG 1 richiesta dalla lex specialis di gara. Detto requisito di speciale abilitazione sussisteva invece pacificamente in capo alla società di progettazione ausiliaria, che non si è impegnata semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, avvalendosi della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente” (o vaghe espressioni similari), ma ha espressamente assunto un impegno sufficientemente specifico a garantire all’impresa avvalente l’attività di progettazione richiesta per l’esecuzione dell’appalto integrato di che trattasi, con le proprie risorse di carattere economico, finanziario ed organizzativo, nonché con il proprio personale dipendente e le proprie attrezzature.


www.lagazzettadeglientilocali.it