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Deroghe al principio di distinzione tra politica e amministrazione nei comuni polvere
Cosa dice il Consiglio di Stato

La vicenda
La società collocatasi al quarto posto della graduatoria finale della procedura di gara per l’affidamento in appalto dei lavori di bonifica e messa in sicurezza di una ex discarica di rifiuti ricorre contro gli atti della procedura per contestare la composizione della commissione giudicatrice e, in particolare, la nomina del vicesindaco a presidente della commissione giudicatrice della procedura di affidamento.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5296 del 2015, ha respinto il ricorso (confermando così la  sentenza di primo grado) sulla base della considerazione che l’art. 53, comma 23, legge 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), il quale consente ai comuni di più ridotta consistenza demografica di attribuire compiti di gestione amministrativa ai componenti dell’organo di vertice politico dell’ente, è da considerarsi norma speciale e derogatoria, tanto rispetto al principio di separazione politica – amministrazione sancito dall’art. 107 t.u.e.l., quanto all’art. 84 cod. contratti pubblici che vieta di nominare commissari delle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa “Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore […] relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio”. Si tratta – precisano i giudici – di una previsione che ha l’evidente scopo di assicurare la necessaria funzionalità ai comuni “polvere”, i cui organici sono privi di posizioni dirigenziali, permettendo loro di coprire le posizioni apicali all’interno della propria “micro-struttura” mediante ricorso ai componenti dell’organo di direzione politica.


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