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Debiti fuori bilancio: illegittimo il silenzio del comune sulla richiesta di riconoscimento avanzata da un’impresa
La decisione del TAR Lazio

La vicenda
È oggetto di contestazione il silenzio serbato dal comune sull’istanza di riconoscimento di debiti fuori bilancio avanzata da un’impresa, ai sensi degli artt. 191-193-194 t.u.e.l. e in particolare ex art. 194, comma 1, lettera e), t.u.e.l. Secondo il ricorrente, il silenzio dell’amministrazione comunale è illegittimo, per violazione del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso (art. 2 legge 241/1990). Il comune, invece, sostiene che alla richiesta di riconoscimento di un debito fuori bilancio non può essere attribuito il valore di atto idoneo ad avviare un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia espressa; in sostanza, sostiene l’inammissibilità del ricorso avuto anche riguardo al fatto che la richiesta di pronuncia sulla fondatezza della pretesa si risolverebbe nell’accertamento di un diritto di credito, evidentemente rimesso alla giurisdizione ordinaria.

La pronuncia del TAR
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14322 del 2015, accoglie il ricorso, dichiarando illegittimo il  silenzio-rifiuto sull’istanza di riconoscimento di debiti fuori bilancio ed il conseguente obbligo, per il comune, di pronunciarsi sulla relativa istanza. Ad avviso del Collegio, “il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all’interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell’ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta: al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l’iscrizione fuori bilancio (così, ad es., Cons. Stato, sez. V, 29.12.2009 n. 8953)”. Sullo stesso argomento, si segnala la pronuncia del TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 28.9.2015, n. 1229, già segnalata su questa Rivista, che afferma, al contrario, l’inammissibilità del ricorso su analoga istanza. Con riferimento poi alla lamentata violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, viene precisato che il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall’art. 194 del t.u., il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l’amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc.


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