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Divieto di apertura notturna per pasticcerie artigianali: legittima l’'ordinanza del sindaco
Il titolare di una pasticceria artigianale ricorre contro l’ordinanza del sindaco che pone limiti agli orari di vendita

La vicenda
Il titolare di una pasticceria artigianale ricorre contro l’ordinanza del sindaco che pone limiti agli orari di vendita, segnatamente alle ore una dalla domenica al venerdì ed alle ore due il sabato. In breve, la pasticceria assume che il comune abbia assimilato le attività artigianali di vendita dei propri prodotti preparati nei locali attigui ai laboratori, regolandone gli orari di vendita, alla stregua delle attività commerciali in senso stretto allorché, più in generale, la vendita al pubblico dei generi artigianali prodotti nei locali attigui a quelli di smercio da parte del produttore non può essere assimilata a quella tipica di vendita al dettaglio. Anche l’applicazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 – secondo il ricorrente – sarebbe del tutto impropria, riguardando la sola materia prettamente commerciale.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5810 del 2015, respinge il ricorso, rilevando che “solamente un’interpretazione puramente formale potrebbe assimilare gli esercizi presi in considerazione dall’ordinanza sindacale a puri laboratori artigiani, del tutto liberi a differenza degli ordinari esercizi commerciali dalla necessità di una regolamentazione dell’attività di vendita o del consumo in loco e considerarli conseguentemente esenti dalle norme locali che devono coordinare gli orari di rivendita. Appare del tutto evidente che una pizzeria da asporto o una gelateria o ancora una pasticceria, ove il dato prevalente dell’attività è lo smercio nei confronti di una collettività indistinta che frequenta i locali di vendita, rientri naturalmente tra i «pubblici esercizi» di cui al predetto comma 7 dell’art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000”.


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