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Legge di stabilità 2016, pubblicata in G.U.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 di ieri 30 dicembre è stata pubblicata la tanto attesa legge di stabilità 2016.

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Ecco il testo!!!


dalla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 (s.o. n. 70)
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)

Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso almercato finanziario, in termini di competenza, di cui all’articolo11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pergli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell’allegato n. 1 annessoalla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono alnetto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima dellascadenza o di ristrutturare passivita’ preesistenti con ammortamentoa carico dello Stato.

2. Nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge e’ indicatol’adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, aisensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), dellalegge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell’articolo59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivemodificazioni, e dell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre2011, n. 183, per l’anno 2016. I predetti importi sono ripartiti trale gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3. Nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre,indicati gli importi complessivi dovuti per l’anno 2016 ai sensidell’articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,nonche’ gli importi che, prima del riparto tra le gestioniinteressate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni acompletamento dell’integrale assunzione a carico dello Statodell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidatianteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per ilavoratori dello spettacolo gia’ iscritti al soppresso ENPALS.

4. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabilidell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decretolegislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la liberaprofessione con carattere di continuita’, sono iscritti alla Cassanazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri eperiti commerciali.

5. Il comma 430 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e’ abrogato.

6. Al comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali adecorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre puntipercentuali dal 1° gennaio 2017»;

b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali adecorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio2018»;

c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l’anno2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l’anno2018».

7. Al comma 632 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, al terzo periodo, le parole da: «, con provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla finedel periodo sono soppresse.

8. Il comma 4-bis dell’articolo 51 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e’ abrogato.

9. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuita’ dell’azioneamministrativa, ai dipendenti dell’Amministrazioneeconomico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono stateaffidate le mansioni della terza area sulla base dei contrattiindividuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito alsuperamento di concorsi banditi in applicazione del contrattocollettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o delquadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titoloindividuale e in via provvisoria, sino all’adozione di una specificadisciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e glistessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti dellefacolta’ assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze diorganico previste per le strutture interessate.

10. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «, nonche’ l’unita’ immobiliare»fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) e’ inserita la seguente:

«0a) per le unita’ immobiliari, fatta eccezione per quelleclassificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse incomodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro ilprimo grado che le utilizzano come abitazione principale, acondizione che il contratto sia registrato e che il comodantepossieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche’dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobileconcesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cuiil comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nellostesso comune un altro immobile adibito a propria abitazioneprincipale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delledisposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta ilpossesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cuiall’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23»;

c) al comma 5, il secondo periodo e’ soppresso;

d) il comma 8-bis e’ abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalleseguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

11. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23, l’ultimo periodo e’ soppresso.

12. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’ aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alpresente comma si applicano, dal periodo d’imposta 2014, ancheall’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma diBolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, edall’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento,istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipalepropria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sullabase dei criteri individuati dalla circolare del Ministero dellefinanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinarion. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono,altresi’, esenti dall’IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagliimprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decretolegislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato Aannesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta’collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016,sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2015, n. 34.

14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore chedell’utilizzatore dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti: «acarico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,escluse le unita’ immobiliari destinate ad abitazione principale dalpossessore nonche’ dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, adeccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 eA/9»;

b) il comma 669 e’ sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o ladetenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili,ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazioneprincipale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria dicui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 eA/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Peri fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice allavendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ognicaso locati, l’aliquota e’ ridotta allo 0,1 per cento. I comunipossono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25per cento o, in diminuzione, fino all’ azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelcaso in cui l’unita’ immobiliare e’ detenuta da un soggetto che ladestina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nellapercentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancatadeterminazione della predetta percentuale stabilita dal comune nelregolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a caricodel possessore e’ pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo deltributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalleseguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

15. All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,ivi incluse le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperativeedilizie a proprieta’ indivisa destinate a studenti universitari sociassegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenzaanagrafica».

16. Il comma 15-bis dell’articolo 19 del citato decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del2011, e’ sostituito dal seguente: «15-bis. L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possessodell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e allacasa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento diseparazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione deglieffetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita’ immobiliariche in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridottadello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suoammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante ilquale si protrae tale destinazione; se l’unita’ immobiliare e’adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi ladetrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota perla quale la destinazione medesima si verifica».

17. Al fine di tenere conto dell’esenzione di cui ai commi da 10 a16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l’IMU e la TASI,all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo e’inserito il seguente: «A decorrere dall’anno 2016 la dotazione delFondo di solidarieta’ comunale di cui al primo periodo e’incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzoperiodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cuial primo periodo e’ assicurata attraverso una quota dell’impostamunicipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citatoarticolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milionidi euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente,nei predetti esercizi e’ versata all’entrata del bilancio statale unaquota di pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanzadei comuni. A seguito della riduzione della quota di impostamunicipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio delloStato per alimentare il Fondo di solidarieta’ comunale, a decorreredall’anno 2016, la dotazione del predetto Fondo e’corrispondentemente ridotta in misura pari a 1. 949,1 milioni di euroannui»;

b) al comma 380-ter, lettera a), l’ultimo periodo e’ sostituitodal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino esemplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo disolidarieta’ comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorreredall’anno 2014, e’ destinata ad incrementare il contributo spettantealle unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53, comma 10, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e unaquota non inferiore a 30 milioni di euro e’ destinata, ai sensidell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivemodificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»;

c) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 esuccessivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2015, entroil 30 aprile per l’anno 2016 ed entro il 30 novembre dell’annoprecedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;

d) al comma 380-ter, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cuialla lettera b) puo’ essere variata la quota di gettito dell’impostamunicipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) daversare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminatala dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalita’di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con ilmedesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. IlMinistro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

e) al comma 380-quater:

1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti:«per l’anno 2015, il 30 per cento per l’anno 2016, il 40 percento perl’anno 2017 e il 55 per cento per l’anno 2018»;

2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica pariteticaper l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 4 dellalegge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell’anno precedentea quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvatidalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Per l’anno2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvatidalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;

3) le parole: «l’anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituitedalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;

f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consigliodei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l’incrementodi 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi delladotazione del Fondo di solidarieta’ comunale, in deroga a quantodisposto dai commi 380-ter e 380-quater, e’ ripartito tra i comuniinteressati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivantedagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreniagricoli, relativo all’anno 2015. A decorrere dall’anno 2016, inderoga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quotadel Fondo di solidarieta’ comunale, pari a 80 milioni di euro, e’accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il ripartodell’importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodoprecedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente algettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota dibase. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarieta’comunale e’ ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni dicui al precedente periodo l’equivalente del gettito della TASIsull’abitazione principale stimato ad aliquota di base.

380-septies. A decorrere dall’anno 2016 l’ammontare del Fondo disolidarieta’ comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importierogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:

a) della Regione siciliana e della regione Sardegna e’determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta delFondo di solidarieta’ comunale per l’anno 2015;

b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo icriteri di cui al comma 380-quater e’ determinato in modo tale dagarantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo disolidarieta’ comunale per l’anno 2015.

380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta siintende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degliimporti erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, ela quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».

18. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall’anno 2016, il contributo straordinario afavore degli enti di cui al comma 1 e’ commisurato al 40 per centodei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limitedegli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura nonsuperiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decretodi natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita laConferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono disciplinate lemodalita’ di riparto del contributo, prevedendo che in caso difabbisogno eccedente le disponibilita’ sia data priorita’ allefusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita’ e che leeventuali disponibilita’ eccedenti rispetto al fabbisogno determinatoai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi entiin base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituitedalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

19. Per le medesime finalita’ di cui al comma 17, per i comunidelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta a cui la leggeattribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazionedel minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minoraccantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote dicompartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 delcitato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettitoeffettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazioneprincipale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015.

20. Per l’anno 2016 e’ attribuito ai comuni un contributo dicomplessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzionealle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre2014, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 731, della legge 27dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sonoconsiderate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo delpareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presentearticolo. Le disponibilita’ in conto residui iscritte in bilancio perl’anno 2015, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivemodificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, alfinanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra invigore il giorno stesso della pubblicazione della presente leggenella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versateall’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione dellarendita catastale degli immobili a destinazione speciale eparticolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,e’ effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e dellecostruzioni, nonche’ degli elementi ad essi strutturalmente connessiche ne accrescono la qualita’ e l’utilita’, nei limiti dell’ordinarioapprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specificoprocesso produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastalidegli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti diaggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministrodelle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione dellarendita catastale degli immobili gia’ censiti nel rispetto deicriteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in derogaall’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l’Agenzia delle entrate comunica alMinistero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli atti diaggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascunaunita’ immobiliare, alle rendite proposte e a quelle gia’ iscritte incatasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro dell’interno, emana, secondo unametodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomielocali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire ilcontributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolodi compensazione del minor gettito per l’anno 2016. A decorreredall’anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro e’ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’interno e secondo una metodologiaadottata sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, daemanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati,entro il 31 marzo 2017, dall’Agenzia delle entrate al Ministerodell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita’immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi delcomma 22 e a quelle gia’ iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

25. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e’abrogato.

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressionetributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanzapubblica, per l’anno 2016 e’ sospesa l’efficacia delle leggiregionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cuiprevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alleregioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livellidi aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve,per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche’la possibilita’ di effettuare manovre fiscali incrementative ai finidell’accesso alle anticipazioni di liquidita’ di cui agli articoli 2e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivirifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non siapplica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne’ per gli enti localiche deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis deltesto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oil dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimotesto unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

27. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016e 2017»;

b) al comma 653, la parola: «2016» e’ sostituita dalla seguente:«2018».

28. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati aisensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possonomantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale lamaggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata perl’anno 2015.

29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, daadottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, e’ istituita, presso il Ministero dell’economia edelle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard dicui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissionee’ formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni dipresidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tredesignati dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno designatodal Ministro dell’interno, uno designato dal Ministro delegato pergli affari regionali e le autonomie, uno designato dall’Istitutonazionale di statistica, tre designati dall’Associazione nazionaledei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, euno designato dalle regioni.

30. La Commissione di cui al comma 29 e’ istituita senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture edell’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze. Aicomponenti della Commissione non e’ corrisposto alcun compenso, ne’indennita’, ne’ rimborso di spese. La Commissione definisce, nellasua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla suaistituzione, le modalita’ di organizzazione e di funzionamento estabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.

31. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre2010, n. 216, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:

«e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e leelaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard dicui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per ifabbisogni standard, anche separatamente, per l’approvazione; inassenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsiquindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogniapprovati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla societa’Soluzioni per il sistema economico – Sose Spa al Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze delMinistero dell’economia e delle finanze».

32. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre2010, n. 216, e’ sostituito dal seguente:

«1. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio deiministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sonoadottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa allaprocedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisognostandard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte delDipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministerodell’economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell’articolo 1,comma 3. Lo schema di decreto e’ corredato di una relazione tecnicaredatta ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre2009, n. 196, e successive modificazioni, che ne evidenzia glieffetti finanziari. Sullo schema di decreto e’ sentita la ConferenzaStato-citta’ ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei solifabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissionealla Conferenza, il decreto puo’ essere comunque adottato, previadeliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso e’pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della notametodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindicigiorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema e’ comunquetrasmesso alle Camere ai fini dell’espressione del parere da partedella Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismofiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per leconseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dallatrasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto puo’ esserecomunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte delConsiglio dei ministri; esso e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari,trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per lequali non si e’ conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti delPresidente del Consiglio dei ministri recante determinazione deifabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato glielementi considerati ai fini di tale determinazione».

33. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre2010, n. 216, le parole da: «, che si avvale» fino a: «federalismofiscale» sono soppresse.

34. La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione delfederalismo fiscale, di cui all’articolo 4 della legge 5 maggio2009,n. 42, e’ soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigoredella presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica dellaConferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblicasvolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4,e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferiteai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all’articolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito dellaquale opera.

35. All’articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessionigovernative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 e’ aggiunto il seguente: «8-bis. Iscrizione all’albo di cui all’articolo 31, comma 4, deltesto unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Latassa e’ dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata invigore della presente legge».

36. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuitealla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n.58 del 1998», sono trasferite all’organismo di cui all’articolo 31,comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche lefunzioni dell’organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonche’ ladenominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico deiconsulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto deiprincipi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamentoe sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all’organismo ditenuta dell’albo dei consulenti finanziari nonche’ alla CONSOB,contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196,comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendonosostituiti da riferimenti all’organismo di cui al primo periodo delpresente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 18-bis del decretolegislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigenteregolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all’albodi cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58del 1998.

37. L’albo unico dei promotori finanziari di cui all’articolo 31,comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume ladenominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell’albosono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziariabilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi ele societa’ di consulenza finanziaria. I riferimenti all’albo deiconsulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendonosostituiti da riferimenti all’albo unico di cui al primo periodo delpresente comma.

38. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nelRegistro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi(RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell’albo di cui alcomma 37 del presente articolo, nella sezione dei consulentifinanziari abilitati all’offerta fuori sede, purche’ in possesso deimedesimi requisiti di onorabilita’ e professionalita’ previsti perquesti ultimi. A tal fine l’organismo di cui all’articolo 31, comma4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera,definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale diriferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che isoggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenerein considerazione dei requisiti di professionalita’ gia’ posseduti.In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 36 egli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggettialle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitatiall’offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini emodalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente commalimitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi allaremunerazione dell’attivita’ degli agenti di assicurazione personefisiche iscritti all’albo di cui al comma 37 quando gli stessioperano in forma societaria.

39. I promotori finanziari di cui all’articolo 31 del decretolegislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulentifinanziari abilitati all’offerta fuori sede». I consulenti finanziaridi cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». Agliarticoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decretolegislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e«promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitatoall’offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitatiall’offerta fuori sede» e all’articolo 18-bis del decreto legislativon. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulentefinanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:«consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».

40. L’organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio personalee di un contingente di personale anche con qualifica dirigenzialeposto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto daamministrazioni pubbliche, incluse le autorita’ amministrativeindipendenti. L’organismo rimborsa alle amministrazioni diappartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a caricodell’organismo anche l’eventuale attribuzione di un compensoaggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altroanalogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personalerientra nell’amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiestadel personale interessato, l’organismo non lo immetta nel proprioorganico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrentiper l’attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma1 dell’articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sonostabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periododel comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005,con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottareentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio1997, n. 127.

41. Entro sei mesi dall’adozione del regolamento di cui al comma36, la CONSOB e l’organismo per la tenuta dell’albo unico deipromotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa lemodalita’ operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gliadempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assettostatutario e organizzativo, nonche’ le attivita’ propedeuticheconnesse all’iscrizione con esonero dalla prova valutativa dellepersone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle societa’ diconsulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla datadi cui alla lettera a) del presente comma, nell’albo unico deipromotori finanziari tenuto dall’organismo di cui all’articolo 31,comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti didiritto nell’albo unico dei consulenti finanziari. Con successivedelibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformita’ alpredetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa dicui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio dell’operativita’ dell’albo unico deiconsulenti finanziari;

b) la data di avvio dell’operativita’ dell’organismo di vigilanzae tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

42. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 35affluiscono, a decorrere dall’anno 2016, all’entrata del bilanciodello Stato.

43. All’articolo 190-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;

b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell’economia e dellefinanze puo’ sciogliere gli organi di gestione e di controllodell’organismo di cui all’articolo 31 qualora risultino graviirregolarita’ nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delledisposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolanol’attivita’ dello stesso. Il Ministero dell’economia e delle finanzeprovvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organidi gestione e controllo dell’organismo, assicurandone la continuita’operativa, se necessario anche attraverso la nomina di uncommissario. La CONSOB puo’ disporre la rimozione di uno o piu’componenti degli organi di gestione e controllo in caso di graveinosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statutoo dalle disposizioni di vigilanza, nonche’ dei provvedimentispecifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero incaso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB,all’esercizio delle funzioni cui sono preposti».

44. L’articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e’sostituito dal seguente:

«Art. 8. – (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori edegli investitori). -1. Al fine di agevolare l’accesso deirisparmiatori e degli investitori alla piu’ ampia tutela nell’ambitodelle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie dicui all’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce pressoil proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale deirisparmiatori e degli investitori, di seguito denominato “Fondo”. IlFondo e’ destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori,diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nei limiti delle disponibilita’ del Fondo medesimo, la gratuita’dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale dellecontroversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, delpresente decreto, mediante esonero dal versamento della relativaquota concernente le spese amministrative per l’avvio dellaprocedura, nonche’, per l’eventuale parte residua, a consentirel’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degliinvestitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematicadell’educazione finanziaria.

2. Il Fondo e’ finanziato con il versamento della meta’ degliimporti delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per laviolazione delle norme che disciplinano le attivita’ di cui allaparte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche’,nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016, con lerisorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsionedel Ministero dell’economia e delle finanze in relazione aiversamenti effettuati all’entrata del bilancio dello Stato per ilpagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, perl’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, del medesimodecreto legislativo n. 58 del 1998. L’impiego delle somme affluite alFondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme chedisciplinano le attivita’ di cui alla parte II del citato decretolegislativo n. 58 del 1998, e’ condizionato all’accertamento, consentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non piu’impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza delFondo resta fermo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5-terdell’articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrentimisure affinche’ gli importi delle sanzioni amministrative pecuniariedi cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante,contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato,direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate alFondo».

45. Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) nel titolo, le parole: «fondo di garanzia per i risparmiatorie gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per latutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori»;

b) la rubrica del capo II e’ sostituita dalla seguente: «Fondoper la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori».

46. Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensidell’articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio 2015, n.114, e allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori eagli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudizialedelle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmentesostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione earbitrato di cui all’articolo 2, commi da 1 a 5, del decretolegislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese difunzionamento occorrenti per rendere operativo l’organo di cuiall’articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179del 2007 mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dicui al comma 44 del presente articolo, alle risorse di cuiall’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, esuccessive modificazioni, nonche’ agli importi posti a carico degliutenti delle procedure medesime.

47. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decretolegislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cuidiviene operativo l’organo decidente di cui al comma 5-terdell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Ilregolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell’articolo2 del decreto legislativo n. 179 del 2007 prevede, altresi’, ledisposizioni transitorie per la definizione delle procedure diconciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla datain cui diviene operativo l’organo decidente di cui al primo periodo.

48. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 47non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

49. Il termine di cui all’articolo unico del decreto del Ministrodell’interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015,in quanto ultimo giorno del mese di luglio.

50. Per l’intera durata del programma «Erasmus +», alle borse distudio per la mobilita’ internazionale erogate a favore deglistudenti delle universita’ e delle istituzioni di alta formazioneartistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6,paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), delregolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previsteall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

51. All’articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo ilcomma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per lafrequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole dispecializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per losvolgimento di attivita’ di ricerca dopo il dottorato e per i corsidi perfezionamento all’estero, erogate dalla provincia autonoma diBolzano, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisichenei confronti dei percipienti».

52. Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per i periodid’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini diaccertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui allalegge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicandol’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e’ ridotta al75 per cento».

54. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobililocati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune aisensi del comma 683, e’ ridotta al 75 per cento».

55. All’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima,allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti diacquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cuialla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui allelettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener contodell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella letterac), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un annodalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto dicui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».

56. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sidetrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamentodell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto,effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unita’ immobiliari adestinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi dellanormativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. Ladetrazione di cui al precedente periodo e’ pari al 50 per centodell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed e’ ripartita indieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese enei nove periodi d’imposta successivi.

57. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione deipiani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossidalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunita’ montanesono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

58. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,n. 212, l’articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel sensoche l’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposteipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento dellaproprieta’ delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione dellaproprieta’ da parte degli enti locali.

59. L’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e’sostituito dal seguente:

«Art. 13 – (Patti contrari alla legge) – 1. E’ nulla ognipattuizione volta a determinare un importo del canone di locazionesuperiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E’fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termineperentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, neisuccessivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore delcondominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenutadell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), delcodice civile.

2. Nei casi di nullita’ di cui al comma 1 il conduttore, con azioneproponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobilelocato, puo’ chiedere la restituzione delle somme corrisposte inmisura superiore al canone risultante dal contratto scritto eregistrato.

3. E’ nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di duratadel contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 e’ nulla ognipattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore aquello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale perimmobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti allemedesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1dell’articolo 2, e’ nulla, ove in contrasto con le disposizioni dellapresente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire allocatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cuiall’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla datadi entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilitadalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decretolegislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovutoovvero dell’indennita’ di occupazione maturata, su base annua, e’pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodoconsiderato.

6. Nei casi di nullita’ di cui al comma 4 il conduttore, con azioneproponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobilelocato, puo’ richiedere la restituzione delle somme indebitamenteversate. Nei medesimi casi il conduttore puo’ altresi’ richiedere,con azione proponibile dinanzi all’autorita’ giudiziaria, che lalocazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previstodal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2. Taleazione e’, altresi’, consentita nei casi in cui il locatore non abbiaprovveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine dicui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accertal’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canonedovuto, che non puo’ eccedere quello del valore minimo definito aisensi dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmentel’alloggio per i motivi ivi regolati. L’autorita’ giudiziariastabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili atutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall’entrata in vigoredella presente legge.

8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui allapresente legge non producono effetti se non vi e’ obbligo diregistrazione del contratto stesso».

60. All’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo lalettera g) e’ aggiunta la seguente:

«g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:

1) non hanno fini di lucro;

2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o aglienti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delleleggi vigenti;

3) svolgono attivita’ sportiva dilettantistica, come definitadalla normativa regolamentare degli organismi affilianti».

61. All’articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effettoper i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24per cento».

62. All’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° gennaio2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello incorso al 31 dicembre 2016, le parole: «dell’1,375 per cento» sonosostituite dalle seguenti: «dell’1,20 per cento».

63. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190, e’ rifinanziato nella misura di 632,5 milionidi euro per l’anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l’anno 2017ed e’ ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro a decorreredall’anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente dellemissioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all’articolo 21, comma5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridottenella misura di 171,7 milioni di euro per l’anno 2018.

64. In relazione ai commi 61 e 62, con decreto del Ministrodell’economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate lepercentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ lapercentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q), del decretolegislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione dellepercentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3, delcitato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblican. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all’articolo 5 delmedesimo testo unico. Con il medesimo decreto sono altresi’determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

65. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d’Italia,l’aliquota di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e’ applicata con una addizionale di 3,5 puntipercentuali.

66. I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione digruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita’di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cuiall’articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente ilproprio reddito imponibile all’addizionale prevista dal comma 65 delpresente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti chehanno esercitato, in qualita’ di partecipanti, l’opzione per latrasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testounico assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionaleprevista dal comma 65 del presente articolo senza tener conto delreddito imputato dalla societa’ partecipata.

67. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:«Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione edalle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili neilimiti del 96 per cento del loro ammontare».

68. All’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, il secondo periodo e’ soppresso.

69. Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applicano adecorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2016.

70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3:

1) al comma 1, la lettera d) e’ abrogata;

2) al comma 2, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente: «c-bis) i soggetti che esercitano una attivita’ agricola ai sensidell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, isoggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio2001, n. 227, nonche’ le cooperative e loro consorzi di cuiall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 601»;

b) all’articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e leimprese agricole» e le parole: «e all’estensione dei terreni» sonosoppresse;

c) all’articolo 9:

1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Determinazione delvalore della produzione netta per alcuni soggetti del settoreagricolo»;

2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all’articolo 3,comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;

d) all’articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovveroderivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sonosoppresse;

e) all’articolo 45, il comma 1 e’ abrogato.

71. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma238 e’ abrogato.

72. Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dalperiodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

73. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ladeduzione di cui al periodo precedente e’ ammessa altresi’, neilimiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata perogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni perdue periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulatocon lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni apartire dalla data di cessazione del precedente contratto».

74. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e dopoil comma 2-bis e’ inserito il seguente:

«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comunidegli edifici condominiali, i soggetti di cui all’articolo 11, comma2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 delpresente articolo possono optare per la cessione del corrispondentecredito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, conmodalita’ da definire con provvedimento del direttore dell’Agenziadelle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della presente disposizione»;

b) all’articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sonosostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

c) all’articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto daconiugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo daalmeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbiasuperato i trentacinque anni, acquirenti di unita’ immobiliare daadibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazionedall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per lespese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo dellamedesima unita’ abitativa. La detrazione di cui al presente comma, daripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pariimporto, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenutedal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed e’ calcolata su unammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio dicui al presente comma non e’ cumulabile con quello di cui allalettera c) del comma 74.

76. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile daadibire ad abitazione principale, la banca o l’intermediariofinanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testounico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o afar costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazionidell’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche diperimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso undeterminato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o dicostruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contrattol’utilizzatore ha la facolta’ di acquistare la proprieta’ del bene aun prezzo prestabilito.

77. All’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di locazionefinanziaria si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a), delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

78. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziariaper inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto allarestituzione del bene ed e’ tenuto a corrispondere all’utilizzatorequanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del beneavvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti enon pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadereattualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzionefinale di acquisto. L’eventuale differenza negativa e’ corrispostadall’utilizzatore al concedente. Nelle attivita’ di vendita ericollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca ol’intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza epubblicita’ nei confronti dell’utilizzatore.

79. Per il contratto di cui al comma 76 l’utilizzatore puo’chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente,la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non piu’di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore adodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo. In talcaso, la durata del contratto e’ prorogata di un periodo eguale alladurata della sospensione. L’ammissione al beneficio della sospensionee’ subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno deiseguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula delcontratto di cui al comma 76:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezionedelle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limitidi eta’ con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita’, dilicenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, didimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409,numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesidi risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, direcesso del lavoratore non per giusta causa.

80. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettiviperiodici riprende secondo gli importi e con la periodicita’originariamente previsti dal contratto, salvo diverso pattoeventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione dellecondizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione,in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizionidel comma 78. La sospensione non comporta l’applicazione di alcunacommissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta digaranzie aggiuntive.

81. Per il rilascio dell’immobile il concedente puo’ agire con ilprocedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I,capo II, del codice di procedura civile.

82. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies) sono inserite leseguenti:

«i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importonon superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a frontedell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria suunita’ immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazioneprincipale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta’inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziariache non sono titolari di diritti di proprieta’ su immobili adestinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cuialla lettera b);

i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), allecondizioni ivi indicate e per importi non superiori alla meta’ diquelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta’ non inferiore a 35anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’attodella stipula del contratto di locazione finanziaria che non sonotitolari di diritti di proprieta’ su immobili a destinazioneabitativa».

83. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobilistrumentali, anche da costruire ed ancorche’ assoggettati all’impostasul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero8-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «immobili abitativi estrumentali, anche da costruire ed ancorche’ assoggettati all’impostasul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numeri8-bis) e 8-ter)»;

b) all’articolo 1 della tariffa, parte prima:

1) dopo il terzo capoverso e’ aggiunto il seguente:

«Se il trasferimento e’ effettuato nei confronti di banche eintermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attivita’ dileasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, dicategoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in locazionefinanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni dicui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»;

2) e’ aggiunta, in fine, la seguente nota:

«II-sexies) Nell’applicazione della nota II-bis) ai trasferimentieffettuati nei confronti di banche e intermediari finanziariautorizzati all’esercizio dell’attivita’ di leasing finanziario, siconsidera, in luogo dell’acquirente, l’utilizzatore e, in luogodell’atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»;

c) all’articolo 8-bis della tariffa, parte prima:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori,di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili adestinazione abitativa, di categoria catastale diversa da Al, A8 eA9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono lecondizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell’articolo 1,ancorche’ assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cuiall’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.

1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi allecessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazionefinanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa,anche da costruire ed ancorche’ assoggettati all’imposta sul valoreaggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9per cento»;

2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituitedalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».

84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

85. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e alfine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, deiveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m), del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dicategoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventiclassi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesimatipologia, e’ riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine e’ autorizzata laspesa massima di 5 milioni di euro per l’anno 2016. Il contributo e’anticipato all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sulprezzo di vendita ed e’ a questo rimborsato sotto forma di creditod’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definitele modalita’ di attuazione, comprese quelle per usufruire del creditod’imposta, le modalita’ di comunicazione delle spese effettuate aifini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regimedei controlli nonche’ ogni altra disposizione necessaria per ilmonitoraggio dell’agevolazione.

86. Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per i veicolinuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore el’acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.

87. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per lecase popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati suimmobili di loro proprieta’ adibiti ad edilizia residenzialepubblica.

88. Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del decreto-legge4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute perl’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivimultimediali per il controllo da remoto degli impianti diriscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delleunita’ abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumienergetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamentoefficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici,mediante la fornitura periodica dei dati;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e latemperatura di regolazione degli impianti;

c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazionesettimanale degli impianti da remoto.

89. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole:«e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonche’ enti aventi lestesse finalita’ sociali dei predetti Istituti, istituiti nella formadi societa’ che rispondono ai requisiti della legislazionedell’Unione europea in materia di “in house providing” e che sianocostituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».

90. All’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comunque denominati,»sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalita’sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa’ cherispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea inmateria di “in house providing” e che siano costituiti e operantialla data del 31 dicembre 2013,».

91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari direddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni cheeffettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alladeterminazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazionefinanziaria, il costo di acquisizione e’ maggiorato del 40 per cento.

92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gliinvestimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sonoaltresi’ maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per ladeduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazionefinanziaria dei beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b),del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agliinvestimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto delMinistro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989,stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento,agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche’ agliinvestimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presentelegge.

94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulladeterminazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corsoal 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per ilperiodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e’ effettuataconsiderando, quale imposta del periodo precedente, quella che sisarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91e 92.

95. Al comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono sostituitedalle seguenti: «non superiore ad un quinto».

96. La disposizione di cui al comma 95 si applica alle operazionidi aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall’eserciziosuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

97. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effettisui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolodegli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis deldecreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

98. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentalinuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicatenelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise,Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti afinalita’ regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e’attribuito un credito d’imposta nella misura massima del 20 per centoper le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioniprevisti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore dellaproduzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca edell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/ 2013del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nelsettore della trasformazione e della commercializzazione di prodottiagricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuanol’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi neilimiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materiadi aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone ruralie ittico.

99. Per le finalita’ di cui al comma 98, sono agevolabili gliinvestimenti, facenti parte di un progetto di investimento inizialecome definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE)n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativiall’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, dimacchinari, impianti e attrezzature varie destinati a struttureproduttive gia’ esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

100. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano neisettori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzionenavale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relativeinfrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia edelle infrastrutture energetiche, nonche’ ai settori creditizio,finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresi’, non si applicaalle imprese in difficolta’ come definite dalla comunicazione dellaCommissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

101. Il credito d’imposta e’ commisurato alla quota del costocomplessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, perciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per lepiccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamentidedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie deibeni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusionedegli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimentoagevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti dilocazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore perl’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese dimanutenzione.

102. Il credito d’imposta non e’ cumulabile con aiuti de minimis econ altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costiammessi al beneficio.

103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d’impostadevono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.Le modalita’, i termini di presentazione e il contenuto dellacomunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttoredell’Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data dipubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.L’Agenzia delle entrate comunica alle imprese l’autorizzazione allafruizione del credito d’imposta.

104. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente incompensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalperiodo d’imposta in cui e’ stato effettuato l’investimento e deveessere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodod’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni deiredditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nelquale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applicail limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre2007, n. 244.

105. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzioneentro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loroacquisizione o ultimazione, il credito d’imposta e’ rideterminatoescludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entratiin funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo aquello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’eserciziodell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse daquelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’impostae’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo deibeni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una dellepredette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria diquelli agevolati, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo ilcosto non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte cheeccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti inlocazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma siapplicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il creditod’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminatosecondo le disposizioni del presente comma e’ versato entro iltermine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditidovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi iviindicate.

106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebitafruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancatorispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causadell’inammissibilita’ dei costi sulla base dei quali e’ statodeterminato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede alrecupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioniprevisti dalla legge.

107. L’agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e’ concessa nelrispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE)n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno inapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimoregolamento, che disciplina gli aiuti a finalita’ regionale agliinvestimenti.

108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; ilpredetto importo e’ corrispondentemente iscritto in apposito capitolodi spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia edelle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euroannui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medieimprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamentonazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese eCompetitivita’ 2014/ 2020» e nei programmi operativi relativi alFondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni incui si applica l’incentivo. A tal fine le predette risorse sonoannualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato. Leamministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano alMinistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dellaRagioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali,riconosciuti a titolo di credito d’imposta dall’Unione europea, daversare all’entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dellaconclusione della procedura finalizzata all’individuazione dellerisorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate aisensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a caricodelle disponibilita’ del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse cosi’ anticipatevengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all’Unioneeuropea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondentirisorse dell’Unione europea in favore dei citati programmi operativie, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sullecorrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute aseguito delle predette rendicontazioni di spesa.

109. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cuiall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, allaricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia’ destinate agli interventidel Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegnigiuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A talfine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvatialla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alsistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i datirelativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea diintervento.

110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,adottato entro il 30 aprile 2016 di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, e’ determinato l’ammontare delle risorsedisponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 ed e’disposto l’utilizzo delle stesse per l’estensione dell’esonerocontributivo di cui ai commi 178 e 179 alle assunzioni a tempoindeterminato effettuate nell’anno 2017 in favore dei datori dilavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesimecondizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando ladurata temporale e l’entita’ dell’esonero e comunque assicurando unamaggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativoimporto massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi eta’, prive diun impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragionedelle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 109,la cui efficacia e’ subordinata all’autorizzazione della Commissioneeuropea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.

111. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 54 e’ abrogata;

b) al comma 57, dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:

«d-bis) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditidi lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavorodipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di30.000 euro; la verifica di tale soglia e’ irrilevante se il rapportodi lavoro e’ cessato»;

c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, ilreddito determinato ai sensi del comma 64 e’ ridotto di un terzo»sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi,l’aliquota di cui al comma 64 e’ stabilita nella misura del 5 percento»;

d) il comma 77 e’ sostituito dal seguente:

«77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenticommi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 dellalegge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica lacontribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione dicui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». 112. L’allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190,e’ sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 4
Articolo 1, comma 54, lettera a) (Regime fiscale per lavoratori autonomi)

 

 

113. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 111 siapplicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggettiche nel 2015 hanno iniziato una nuova attivita’, avvalendosi delledisposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge n.190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui allalettera c) del comma 111.

114. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci dellecooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in formaautonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile2001, n. 142, ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni.

115. Le societa’ in nome collettivo, in accomandita semplice, aresponsabilita’ limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo,del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobiliiscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentalinell’attivita’ propria dell’impresa, possono applicare ledisposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione chetutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto,alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1°ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle societa’ chehanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predettibeni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in societa’semplici.

116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o,in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto dellatrasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applicaun’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’impostaregionale sulle attivita’ produttive nella misura dell’8 per centoovvero del 10,5 per cento per le societa’ considerate non operativein almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corsoal momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riservein sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione deibeni ai soci e quelle delle societa’ che si trasformano sonoassoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

117. Per gli immobili, su richiesta della societa’ e nel rispettodelle condizioni prescritte, il valore normale puo’ esseredeterminato in misura pari a quello risultante dall’applicazioneall’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatorideterminati con i criteri e le modalita’ previsti dal primo periododel comma 4 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioniconcernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai finidella determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo dellacessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato aisensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primoperiodo, e’ computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quotepossedute dai soci delle societa’ trasformate va aumentato delladifferenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti deisoci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1,secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del citato testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beniricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmentericonosciuto delle azioni o quote possedute.

119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da115 a 118, le aliquote dell’imposta proporzionale di registroeventualmente applicabili sono ridotte alla meta’ e le imposteipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

120. Le societa’ che si avvalgono delle disposizioni di cui aicommi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell’impostasostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso siapplicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

121. L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2,del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo’, entro il31 maggio 2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dalpatrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corsoalla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una impostasostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche edell’imposta regionale sulle attivita’ produttive nella misura dell’8per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed ilrelativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quantocompatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.

122. Gli oneri previsti dall’articolo 4, comma 14, della legge 12novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenticlinico-strumentali e di laboratorio indicati dall’amministrazioneper il reclutamento del personale volontario per le esigenze deidistaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dicui all’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima.

123. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, leparole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625»sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, dieuro 2.500 e di euro 1.250».

124. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano a decorreredal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2015.

125. All’articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concernente il presupposto dell’imposta regionale sulleattivita’ produttive, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’impostanel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzionicon le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professioneall’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano perl’attivita’ svolta presso le medesime strutture piu’ del 75 per centodel proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, aifini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare delreddito realizzato e le spese direttamente connesse all’attivita’svolta. L’esistenza dell’autonoma organizzazione e’ comunqueconfigurabile in presenza di elementi che superano lo standard e iparametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitarionazionale».

126. L’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 26. – (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta). – 1. Ledisposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, inrelazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamenteall’ emissione della fattura o alla registrazione di cui agliarticoli 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quellodella relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo,compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o dellaregistrazione.

2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura,successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontareimponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita’,annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o inconseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsticontrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio hadiritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’impostacorrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non puo’ essere applicata dopoil decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibilequalora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza disopravvenuto accordo fra le parti e puo’ essere applicata, entro lostesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze dellafatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo21, comma 7.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso dimancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario ocommittente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo e’ assoggettato a unaprocedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordodi ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nelregistro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimasteinfruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta’ di cui alcomma 2, il cessionario o committente, che abbia gia’ registratol’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrarela variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limitidella detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzionedell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso diprocedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).

6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4,il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica ladisposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario ocommittente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 hadiritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’impostacorrispondente alla variazione in aumento.

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelleregistrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioniperiodiche di cui all’articolo 27, all’articolo 1 del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,e successive modificazioni, e all’articolo 7 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, esuccessive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazionedelle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cuiall’articolo 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nelregistro di cui all’articolo 25. Con le stesse modalita’ devonoessere corretti, nel registro di cui all’articolo 24, gli errorimateriali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture onei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori diregistrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedenteo prestatore del servizio e dal cessionario o committente anchemediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente suiregistri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cuiall’articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti aesecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, lafacolta’ di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e aquelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che ilcessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alleproprie obbligazioni.

10. La facolta’ di cui al comma 2 puo’ essere esercitata,ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche daicessionari e committenti debitori dell’imposta ai sensi dell’articolo17 o dell’articolo 74 del presente decreto ovvero dell’articolo 44del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successivemodificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti ladisposizione di cui al comma 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si consideraassoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenzadichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina laliquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione allaprocedura di concordato preventivo o del decreto che dispone laprocedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese incrisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutivaindividuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbaledi pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che pressoil terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dalverbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti lamancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilita’ di accesso aldomicilio del debitore ovvero la sua irreperibilita’;

c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per lavendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida diinterrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosita’».

127. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), ecomma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modificheapportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionarioo committente sia assoggettato a una procedura concorsualesuccessivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dalcomma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarirel’applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo equindi di carattere interpretativo, si applicano anche alleoperazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodoprecedente.

128. Al sesto comma dell’articolo 17 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,dopo la lettera a-ter) e’ inserita la seguente:

«a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle impreseconsorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensidelle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 del codice dicui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successivemodificazioni, si e’ reso aggiudicatario di una commessa neiconfronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e’tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell’articolo 17-terdel presente decreto. L’efficacia della disposizione di cui alperiodo precedente e’ subordinata al rilascio, da parte del Consigliodell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga aisensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

129. Le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, deldecreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anchenell’anno 2016 con le modalita’ previste nel medesimo comma. Perl’anno 2016 il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nelcitato comma 7-bis, e’ adottato entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

130. L’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 57. – (Termine per gli accertamenti). – 1. Gli avvisirelativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui e’ stata presentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o dipresentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamentodell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ esserenotificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quelloin cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’impostadetraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data dinotifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la datadella loro consegna intercorre un periodo superiore a quindicigiorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e’formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e’ differito di unperiodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e ladata di consegna.

4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti lerettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati,mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenutaconoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena dinullita’, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sonovenuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto».

131. L’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 43. – (Termine per l’accertamento). – 1. Gli avvisi diaccertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ statapresentata la dichiarazione.

2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o dipresentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento puo’essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo aquello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedentil’accertamento puo’ essere integrato o modificato in aumento mediantela notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenutaconoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate.Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena dinullita’, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sonovenuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte».

132. Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eall’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi alperiodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e aiperiodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi diaccertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ statapresentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazionedella dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembredel quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbedovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione checomporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice diprocedura penale per alcuno dei reati previsti dal decretolegislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodoprecedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cuie’ stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora ladenuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui e’ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre lascadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermoquanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successivemodificazioni.

133. All’articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24settembre 2015, n. 158, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituitedalle seguenti: «1° gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioninella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura dicollaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186,vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai solifini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodoprecedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati alcontribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies deldecreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,possono essere allo stesso notificati dal competente ufficiodell’Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione dilegge, mediante posta elettronica certificata, con le modalita’previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo di postaelettronica certificata del professionista che lo assiste nell’ambitodella procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui alperiodo precedente il contribuente deve manifestare la propriavolonta’ di ricevere gli atti della procedura all’indirizzo di postaelettronica certificata del professionista che lo assiste. Lanotifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui ilgestore del servizio di posta elettronica certificata trasmetteall’ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazionetemporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio; itermini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data diavvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore delservizio di posta elettronica certificata del professionistatrasmette all’ufficio. Se la casella di posta elettronica delprofessionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l’indirizzo diposta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, siapplicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi edegli altri atti che per legge devono essere notificati alcontribuente.

134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessaimpugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, icontribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015,sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al pianodi rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decretolegislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delleimposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendanoil versamento della prima delle rate scadute.

135. Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, neidieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativaquietanza all’ufficio competente affinche’ lo stesso proceda allasospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorche’rateizzati ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:

a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamentieffettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alleanaloghe voci dell’originario piano di rateazione;

b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allosgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

136. Non sono ripetibili le somme versate, ove superioriall’ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135.

137. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui e’ statoriammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di duerate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

138. A seguito della trasmissione della quietanza, non possonoessere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione e’ richiestadopo una segnalazione effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, lastessa non puo’ essere concessa limitatamente agli importi che necostituiscono oggetto.

139. Al fine di garantire la stabilita’ del gettito tributarioderivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio deitributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati,se il danno non e’ coperto da polizza assicurativa, l’agente dellariscossione puo’ richiederne il pagamento direttamente al Fondo.L’erogazione e’ subordinata:

a) all’esercizio dell’azione penale nei confronti del notaio edalla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all’emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primoperiodo, di un atto esecutivo dell’Agenzia delle entrate, non sospesodall’autorita’ giudiziaria o dall’Amministrazione finanziaria, neiconfronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui alcomma 3-bis, e’ legalmente surrogato nei confronti del notaio intutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’Amministrazionefinanziaria. Il Fondo puo’, esibendo il documento attestante la sommapagata, richiedere all’autorita’ giudiziaria l’ingiunzione dipagamento. L’ingiunzione e’ provvisoriamente esecutiva a normadell’articolo 642 del codice di procedura civile. Non e’ ammissibilel’opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non eranodovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo’ agireesecutivamente sull’indennita’ dovuta dalla Cassa nazionale delnotariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quartocomma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tuteladel proprio credito, puo’ notificare alla Cassa un atto diopposizione al pagamento diretto al notaio dell’indennita’ nellostesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economiae delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sonodisciplinate le modalita’ procedurali e l’erogazione delle somme daparte del Fondo all’Amministrazione finanziaria, e per la successivasurroga ad essa del Fondo medesimo.

3-quinquies. Se e’ accertato con decisione passata in giudicato cheil notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto noncostituisce reato, l’Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio lesomme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dalnotaio, al notaio medesimo»;

b) al comma 4 dell’articolo 22 sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nelquale il danno e’ dimostrato con l’esibizione dell’atto esecutivo ede’ quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;

c) all’articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonche’ richiedere, anche periodicamente,informazioni e l’esibizione di documenti, estratti repertoriali,atti, registri e libri anche di natura fiscale»;

d) dopo il comma 2 dell’articolo 93-bis e’ inserito il seguente:

«2-bis. L’Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionaledel notariato, esclusivamente con modalita’ telematiche entro ilsecondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugliomessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso diliquidazione»;

e) all’articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del propriobilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzioneobbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare alConsiglio nazionale del notariato. Il contributo e’ riscosso dalConsiglio nazionale del notariato con le modalita’ di cuiall’articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28febbraio di ciascun anno»;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

«1-bis. La misura dei contributi e’ determinata dal Consiglionazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno perl’anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri daesso pagati ed e’ ragguagliata ai parametri soggetti ad annota-mentonei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla leggee tenuto conto del numero e dell’ammontare dei sinistri liquidati perciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999»;

f) al comma 1 dell’articolo 142-bis e’ aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Il notaio e’ punito in ogni caso con ladestituzione quando commette un reato omettendo o ritardando ilversamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati oautenticati»;

g) dopo il comma 1 dell’articolo 144 e’ inserito il seguente:

«1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 1dell’articolo 142-bis, la sospensione per un anno e’ sostituita alladestituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e none’ recidivo nella stessa infrazione».

140. Le disposizioni di cui al comma 139 si applicano a decorreredal 1° gennaio 2016.

141. All’articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso diviolazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possaderivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, lecompetenti autorita’ inquirenti ne danno immediatamente notiziaall’Agenzia delle entrate, affinche’ proceda al conseguenteaccertamento».

142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 sono abrogati;

b) all’articolo 167:

1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimentoemanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cuial comma 4, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovveroda quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italiaabbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio diinformazioni»;

2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

«4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori siconsiderano privilegiati laddove il livello nominale di tassazionerisulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;

3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 percento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferioreall’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle societa’»;

4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati inStati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite leseguenti: «o in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero a quelliaderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbiastipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio diinformazioni».

143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme oprovvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui aldecreto e al provvedimento emanati ai sensi dell’articolo 167, comma4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimentosi intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri dicui all’articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimomodificato dal comma 142 del presente articolo.

144. Le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano adecorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2015.

145. A fini di adeguamento alle direttive emanatedall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico inmateria di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre epresentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese cheriporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate ematurate, insieme con altri elementi indicatori di un’attivita’economica effettiva, con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabiliti modalita’, termini,elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per latrasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle entrateda parte delle societa’ controllanti, residenti nel territorio delloStato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hannol’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturatoconsolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nelperiodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate dasoggetti diversi dalle persone fisiche. L’Agenzia delle entrateassicura la riservatezza delle informazioni contenute nellarendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misurarichiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizionidella Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativain materia fiscale. In caso di omessa presentazione dellarendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei datiincompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativapecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni iviindicate, sono tenute anche le societa’ controllate, residenti nelterritorio dello Stato, nel caso in cui la societa’ controllante cheha l’obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente inuno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione dellarendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l’Italiaun accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative allarendicontazione Paese per Paese ovvero e’ inadempiente all’obbligo discambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese perPaese.

147. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sonostabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazionirelative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevuteda soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie adassicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasioneinternazionale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delleentrate sono definite le modalita’ tecniche di applicazione delpresente comma ed e’ disposta la contestuale soppressione dieventuali duplicazioni di adempimenti gia’ esistenti.

148. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 39, primo periodo, le parole: «opere dell’ingegno»sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»;

b) dopo il comma 42-bis e’ inserito il seguente:

«42-ter. Qualora piu’ beni tra quelli di cui al comma 39,appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli dicomplementarieta’ e vengano utilizzati congiuntamente ai fini dellarealizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di unprocesso o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire unsolo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a42-bis».

149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti perla produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas ebioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, ocessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivisull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricaviprevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo2011, n. 28, e’ concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre2020, di un incentivo sull’energia prodotta, con le modalita’ e allecondizioni di cui ai commi 150 e 151.

150. L’incentivo e’ pari all’80 per cento di quello riconosciutodal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficialen. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di paripotenza, ed e’ erogato dal Gestore dei servizi energetici, con lemodalita’ previste dal suddetto decreto, a partire dal giornoseguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualoraquesta sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1°gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo e’antecedente al 1° gennaio 2016. L’erogazione dell’incentivo e’subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea inesito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151.

151. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalledisposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dellosviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute perl’esercizio dell’impianto, la perizia asseverata di un tecnicoattestante il buono stato di uso e di produttivita’ dell’impianto eil piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche’ gli altrielementi necessari per la notifica alla Commissione europea delregime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica dicompatibilita’ con la disciplina in materia di aiuti di Stato afavore dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020, di cuialla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno2014.

152. Per l’anno 2016, la misura del canone di abbonamento allatelevisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e’ pari,nel suo complesso, all’importo di euro 100.

153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertitodalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presumealtresi’ nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energiaelettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenzaanagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui aiprecedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 e’ ammessaesclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cuiall’articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e’presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I diTorino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con lemodalita’ definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delleentrate, e ha validita’ per l’anno in cui e’ stata presentata»;

b) all’articolo 1, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente:

«Il canone di abbonamento e’, in ogni caso, dovuto una sola voltain relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, neiluoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto edai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, comeindividuata dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;

c) all’articolo 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cuiall’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento delcanone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emessedall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva allascadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura,s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaioad ottobre. L’importo delle rate e’ oggetto di distinta indicazionenel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non e’imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversatedirettamente all’Erario mediante versamento unitario di cuiall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare ilpredetto riversa-mento entro il giorno 20 del mese successivo aquello di incasso e, comunque, l’intero canone deve essere riscosso eriversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi dianticipazione da parte delle imprese elettriche».

154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorita’per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottareentro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti termini e modalita’ per il riversamentoall’Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in formadi interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di venditadell’energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostitutidi imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dalmedesimo decreto, per l’individuazione e comunicazione dei dati utiliai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti di cui alcomma 156, nonche’ le misure tecniche che si rendano eventualmentenecessarie per l’attuazione della presente norma.

155. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e diversamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano,rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13,comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, esuccessive modificazioni.

156. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 elimitatamente alle finalita’ di cui ai commi da 152 a 160, l’Anagrafetributaria, l’Autorita’ per l’energia elettrica, il gas e il sistemaidrico, l’Acquirente Unico Spa, il Ministero dell’interno, i comuni,nonche’ gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno ladisponibilita’ sono autorizzati allo scambio e all’utilizzo di tuttele informazioni utili, e in particolare dei dati relativi allefamiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energiaelettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamentoalla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cuiall’articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,nonche’ ai soggetti esenti dal pagamento del canone.

157. Al fine di semplificare le modalita’ di pagamento del canone,le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario opostale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediarifinanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energiaelettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono inogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.La disposizione di cui al presente comma si applica anche allesuddette autorizzazioni all’addebito gia’ rilasciate alla data dientrata in vigore della presente legge, fatta salva la facolta’ direvoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente.

158. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presentelegge non e’ piu’ esercitabile la facolta’ di presentare la denunziadi cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, dicui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restanoferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossionecoattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamentospeciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare, salvo quantodisposto dal precedente periodo.

159. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da152 a 158:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all’adeguamento deisistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;

b) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione delle impreseelettriche, per il tramite del sistema informativo integratoistituito presso l’Acquirente Unico Spa dall’articolo 1-bis deldecreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l’elenco dei soggetti esenti aisensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato ladichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce ogni datoutile a individuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovicontratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente inordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il clientee’ tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrateversate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispettoalle somme gia’ iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione perl’anno 2016 sono riversate all’Erario per una quota pari al 33 percento del loro ammontare per l’anno 2016 e del 50 per cento perciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a)all’ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale previstadall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aifini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamentotelevisivo in favore di soggetti di eta’ pari o superiore asettantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimodi 50 milioni di euro in ragione d’anno, di un Fondo per ilpluralismo e l’innovazione dell’informazione, da istituire nellostato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) alFondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivemodificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite condecreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto conil Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresi’ lemodalita’ di fruizione dell’esenzione di cui alla lettera a), fermarestando l’assegnazione alla societa’ RAI-Radiotelevisione italianaSpa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate atitolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone diabbonamento gia’ destinate dalla legislazione vigente a specifichefinalita’ sono attribuite sulla base dell’ammontare delle predettesomme iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2016, ovverodell’ammontare versato al predetto titolo nell’esercizio diriferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme dicui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possonoesserlo in quello successivo.

161. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,anche in conto dei residui. Alle suddette somme si applica quantoprevisto dall’articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b), confluisconoaltresi’ le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministerodello sviluppo economico relative ai contributi in favore delleemittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

163. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succesive modificazioni, suproposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri diriparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione dellerisorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnarein favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per larealizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozionedel pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nelsettore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenutiforniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative.

164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delregolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizionivigenti relative alle provvidenze in favore delle emittentiradiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolarele seguenti:

a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27dicembre 2006, n. 296.

165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazionedei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondoquanto previsto dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni,sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppoeconomico per il perseguimento delle seguenti finalita’:

a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali eincentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna deiprodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in formadigitale;

b) individuare idonee modalita’ di ristoro di eventuali speseconnesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attualiassegnatari della suddetta banda;

c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi delservizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vistadell’affidamento della concessione del medesimo servizio;

d) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di bandaultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivaregli istituti scolastici che attivano il servizio di connettivita’ sureti a banda ultraveloci.

166. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro itrenta giorni successivi all’incasso delle entrate di cui al comma165, sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quellepreviste nei saldi di finanza pubblica nonche’ la ripartizione ditali risorse tra le finalita’ indicate al medesimo comma. Con uno opiu’ successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sonoindividuate le modalita’ operative e le procedure per l’attuazionedelle suddette finalita’. Il Ministro dell’economia e delle finanzee’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico.

167. Al fine di dare attuazione all’Accordo tra l’Italia e la SantaSede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico predispone entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeuna procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partiredalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitantedall’articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all’allegato A alladelibera dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni n.353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di retegia’ titolare di diritto d’uso che metta a disposizione senza oneriper la Citta’ del Vaticano per un periodo pari alla duratadell’Accordo una capacita’ trasmissiva pari a 4 M/bits su unmultiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura delterritorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento dellapopolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazionecorrisposti dall’operatore di rete che mette a disposizione senzaoneri per la Citta’ del Vaticano per un periodo pari alla duratadell’Accordo la capacita’ trasmissiva pari a 4 M/bits ai sensi delprimo periodo, e’ autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2016. 168. A seguito dell’aggiudicazione resta salva la facolta’ delleparti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 167.

169. Al fine di realizzare attivita’ di studio, verifiche tecnicheed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive aspecifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda700 MHz, e per l’armonizzazione internazionale dell’uso dellospettro, e’ costituito un apposito Fondo per il riassetto dellospettro radio presso il Ministero dello sviluppo economico con unadotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con successivodecreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,sono individuate le specifiche modalita’ di utilizzazione del Fondo edi realizzazione delle attivita’.

170. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione oconversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV,capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, eall’articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimodecreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazionedel reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alladeterminazione del valore della produzione netta del soggetto che haemesso gli strumenti.

171. Fermo restando quanto stabilito dal comma 170, i maggiori ominori valori che derivano dall’attuazione di una misura dirisoluzione di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del decretolegislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo dirisoluzione, di cui all’articolo 49, comma 5, del decreto legislativon. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia deidepositanti, di cui all’articolo 86 del decreto legislativo n. 180del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo aifini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perditefiscali pregresse e di periodo, di cui all’articolo 84 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione delvalore della produzione netta dell’ente sottoposto a risoluzione. Aifini del presente comma non si considera il limite dell’80 per centodi cui al citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 e rilevano anche leperdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117del medesimo testo unico e non ancora utilizzate.

172. L’importo dei contributi per i diritti d’uso delle frequenzetelevisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete inambito nazionale o locale, e’ determinato, con decreto del Ministerodello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla datadi pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, inmodo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio eobiettivo sulla base dell’estensione geografica del titoloautorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto dimeccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacita’trasmissiva a fini concorrenziali nonche’ all’uso di tecnologieinnovative. L’articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26aprile 2012, n. 44, e’ abrogato.

173. Il regime contributivo di cui al comma 172 si applica anchealle annualita’ per le quali i contributi dovuti non sono statideterminati.

174. Dall’importo dei contributi di cui al comma 172 e dei dirittiamministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari diautorizzazione generale per l’attivita’ di operatore di retetelevisiva in tecnologia digitale terrestre e per l’utilizzo difrequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio,calcolati in base all’allegato n. 10 del codice delle comunicazionielettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, esuccessive modificazioni, devono derivare entrate complessive annualiper il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8milioni.

175. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 172, 173 e 174,pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, siprovvede, per l’anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia’versate, entro il 9 dicembre 2015, all’entrata del bilancio delloStato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre2000, n. 388, che restano acquisite all’erario per il corrispondenteimporto, e, a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23dicembre 2014, n. 190.

176. Le disposizioni dei commi da 172 a 175 entrano in vigore ilgiorno successivo alla data di pubblicazione della presente leggenella Gazzetta Ufficiale.

177. Per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 3, deldecreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e’ autorizzata laspesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016. Agli oneri derivanti dalprimo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondodi cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

178. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datoridi lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e conriferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempoindeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e deicontratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 conriferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, e’riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, fermarestando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,l’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributiprevidenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premie contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo diesonero pari a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presentecomma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzionidi cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative alavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati atempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spettacon riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui alpresente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge23 dicembre 2014, n. 190, sia gia’ stato usufruito in relazione aprecedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero di cui alpresente comma non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni dellealiquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonerodi cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenzadi assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datoridi lavoro, ivi considerando societa’ controllate o collegate ai sensidell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia’ inessere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti ladata di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, conle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti dilavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguentiminori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia edelle finanze.

179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni dicui al comma 178 si applicano:

a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milionidi euro per l’anno 2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, 0,1milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica diimpiegati e dirigenti;

b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milionidi euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8milioni di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuoveassunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, conesclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre2016, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 sianorisultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ailavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti neglielenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiorea 250 giornate con riferimento all’anno 2015.

180. L’esonero contributivo di cui al comma 179 e’ riconosciutodall’ente previdenziale in base all’ordine cronologico dipresentazione delle domande e, nel caso di insufficienza dellerisorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale conriferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prendein considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazioneanche attraverso il proprio sito internet. L’ente previdenzialeprovvede al monitoraggio delle minori entrate valutate conriferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili alMinistero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali ed al Ministerodell’economia e delle finanze.

181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi inappalto e che assume, ancorche’ in attuazione di un obbligopreesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazionecollettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessantefruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preservail diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo neilimiti della durata e della misura che residua computando, a talfine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sonosoggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 eurolordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cuicorresponsione sia legata ad incrementi di produttivita’,redditivita’, qualita’, efficienza ed innovazione, misurabili everificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui alcomma 188, nonche’ le somme erogate sotto forma di partecipazioneagli utili dell’impresa.

183. Ai fini della determinazione dei premi di produttivita’, e’computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita’.

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo delcomma 3 dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavorodipendente, ne’ sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinatadai commi da 182 a 191, anche nell’eventualita’ in cui gli stessisiano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto oin parte, delle somme di cui al comma 182.

185. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e ilcontenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinariedisposizioni in materia di imposte dirette.

186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovanoapplicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari direddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’annoprecedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, aeuro 50.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’impostasostitutiva non e’ lo stesso che ha rilasciato la certificazioneunica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta periscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nelmedesimo anno.

187. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commida 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devonoessere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territorialidi cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi diproduttivita’, redditivita’, qualita’, efficienza ed innovazione dicui al comma 182 nonche’ le modalita’ attuative delle previsionicontenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e lemodalita’ di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di cui alcomma 189. Il decreto prevede altresi’ le modalita’ del monitoraggiodei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

189. Il limite di cui al comma 182 e’ aumentato fino ad un importonon superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgonopariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con lemodalita’ specificate nel decreto di cui al comma 188. 190. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:

«f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti daldatore di lavoro volontariamente o in conformita’ a disposizioni dicontratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti allageneralita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiariindicati nell’articolo 12 per le finalita’ di cui al comma 1dell’articolo 100»;

2) la lettera f-bis) e’ sostituita dalla seguente:

«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore dilavoro alla generalita’ dei dipendenti o a categorie di dipendentiper la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12,dei servizi di educazione e istruzione anche in eta’ prescolare,compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche’per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e perborse di studio a favore dei medesimi familiari»;

3) dopo la lettera f-bis) e’ inserita la seguente:

«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro allageneralita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti per lafruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o nonautosufficienti indicati nell’articolo 12»;

b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione dibeni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo’avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo oelettronico, riportanti un valore nominale».

191. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalleseguenti: «a 38,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 36,2 milioni dieuro per l’anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l’anno 2018». Lerisorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo,della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni,sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l’anno 2016, 325,8 milionidi euro per l’anno 2017, 320,4 milioni di euro per l’anno 2018, 344milioni di euro per l’anno 2019, 329 milioni di euro per l’anno 2020,310 milioni di euro per l’anno 2021 e 293 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2022.

192. Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilita’ dellastrategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziendeconfiscate alla criminalita’ organizzata ed il corretto funzionamentodel sistema di monito-raggio analitico sull’utilizzo di tali beni, incoerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riformacontenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l’Agenzianazionale per l’amministrazione e la destinazione dei benisequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata promuovespecifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, ancheinterne, necessarie per l’efficace svolgimento delle funzioniistituzionali.

193. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 192concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell’ambito deiprogrammi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2020«Governance e capacita’ istituzionale» e «Legalita’», nonche’ deiprogrammi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/ 2015del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte dellerispettive Autorita’ di gestione con gli obiettivi dei predettiprogrammi.

194. Nell’ambito dei programmi cofinanziati dall’Unione europea peril periodo 2014/2020 e degli interventi complementari allaprogrammazione dell’Unione europea di cui alla citata delibera CIPEn. 10/2015, a titolarita’ delle amministrazioni regionali, gli entiinteressati possono pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionaleper l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati econfiscati alla criminalita’ organizzata, specifiche azioni rivolteall’efficace valorizzazione dei predetti beni.

195. Per ciascun anno del triennio 20162018 e’ autorizzata la spesadi 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestratee confiscate alla criminalita’ organizzata nei procedimenti penaliper i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice diprocedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure diprevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari dicui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuita’ delcredito bancario e l’accesso al medesimo, il sostegno agliinvestimenti e agli oneri necessari per gli interventi diristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, lapromozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tuteladella salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno allecooperative previste dall’articolo 48, comma 3, lettera c), e comma8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159del 2011.

196. Le risorse di cui al comma 195 confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un’appositasezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cuiall’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazionifinanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione,sequestrate o confiscate alla criminalita’ organizzata, comeindividuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese cherilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscatealla criminalita’ organizzata, come individuate al medesimo comma195;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un’appositasezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l’erogazione difinanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla letteraa).

197. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministrodella giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigentidisposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e lemodalita’ per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti dicui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulatiavuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravidifficolta’ di accesso al credito.

198. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunquestato e grado del procedimento, l’avente diritto, quale condizioneper la restituzione dell’azienda, e’ tenuto a rimborsare gli importiliquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguitodell’eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui alcomma 197 sono disciplinate le modalita’ per la restituzione, conapplicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua delfinanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento disequestro.

199. Presso il Ministero dello sviluppo economico e’ istituito ilFondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, conuna dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018,avente come finalita’ il sostegno alle piccole e medie imprese cheentrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro daparte di altre aziende debitrici.

200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con lemodalita’ stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese cherisultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla datadi entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziendedebitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cuiall’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

201. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, nelrispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, ilimiti, i criteri e le modalita’ per la concessione dei finanziamentiagevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui alcomma 200.

202. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti dicui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolatisono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalita’stabilite dal decreto di cui al comma 201.

203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale aifini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestioneseparata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenzaobbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva di cuiall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, esuccessive modificazioni, e’ confermata al 27 per cento anche perl’anno 2016.

204. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo nonimprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghidel lavoro subordinato a tempo indeterminato, e’ istituito nellostato di previsione del Ministero del lavoro e delle politichesociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di europer l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2017.

205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, dafruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche’ ilcongedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, inalternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria,previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedoobbligatorio e’ aumentato a due giorni, che possono essere godutianche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio efacoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla coperturadell’onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni dieuro per l’anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euromediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione eformazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

206. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita’ e’incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2017. A valere sulle risorse di cuial primo periodo, con decreto del Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016,e’ approvato un piano straordinario per la chiamata di professori diprima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l’idoneita’ ai sensidella legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensidell’articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggettiesterni all’ateneo chiamante. Le chiamate di cui al precedenteperiodo sono effettuate secondo le procedure di cui all’articolo 18,comma 1, ovvero di cui all’articolo 29, comma 4, della legge n. 240del 2010.

207. Al fine di accrescere l’attrattivita’ e la competitivita’ delsistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispettodell’autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministerodell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ istituito, invia sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi dielevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nelrispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsiindividuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo leprocedure di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondospeciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del meritoGiulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

208. In deroga alle norme sul reclutamento dei professoriuniversitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondodi cui al comma 207 e’ destinato al reclutamento straordinario perchiamata diretta di professori universitari di prima e di secondafascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensidell’articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma 209 del presentearticolo, e nel rispetto dei criteri di cui al comma 210 volti avalorizzare l’eccellenza e la qualificazione scientifica deicandidati, ivi inclusi professori universitari gia’ in serviziopresso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fasciagia’ in servizio in atenei italiani, l’eventuale chiamata nellastessa fascia ai sensi della presente procedura comportaobbligatoriamente il cambiamento della sede di appartenenza. Alleprocedure di chiamata nella stessa fascia e ai conseguentitrasferimenti e’ annualmente destinata una somma di 5,1 milioni dieuro nell’anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, avalere sulle risorse di cui al comma 207.

209. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 208 delpresente articolo, all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto meritoscientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, enel rispetto di criteri volti ad accertare l’eccellenza dei percorsiindividuali di ricerca scientifica» e al quarto periodo sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che siano studiosi dielevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionaticome indicato nel primo periodo».

210. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, daemanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia edelle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentaricompetenti per materia e per i profili finanziari, le quali siesprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sonodisciplinati:

a) i criteri per valutare l’eccellenza dei percorsi individualidi ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativinazionali e internazionali propri dell’area scientifica diriferimento, con particolare riguardo alla qualita’ della produzionescientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;

b) le modalita’ per l’attivazione e lo svolgimento dellaprocedura di selezione dei soggetti di cui al comma 208;

c) l’inquadramento in una classe stipendiale che comporti unavanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimentoin caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica diprofessore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classestipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o diattribuzione della qualifica di professore di prima o di secondafascia;

d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione,formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieridi alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica etecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207;

e) il numero dei posti di professore universitario destinati alreclutamento straordinario di cui al comma 208, egualmentedistribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresi’,all’interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati aprofessori di prima e seconda fascia gia’ in servizio in ateneiitaliani, che concorrono per l’eventuale chiamata nella stessafascia; i criteri per l’individuazione delle aree scientifiche diriferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettividi crescita e miglioramento di particolari aree della ricercascientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei posti diprofessore universitario di prima e seconda fascia destinati alreclutamento straordinario di cui al comma 208 e’ attribuito entro unanno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;

f) le modalita’ di assegnazione all’ateneo, a valere sul Fondo dicui al comma 207 a decorrere dalla data di assunzione in servizio,delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonche’l’eventuale concorso dell’ateneo alla copertura di tali onerimediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate diretteconsentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207.

211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 208cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per ilrelativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al comma207, sono conseguentemente assegnate all’ateneo di destinazione.

212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmentenon utilizzata per le finalita’ di cui ai commi da 207 a 211confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per ilfinanziamento ordinario delle universita’.

213. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca dellescienze religiose, per dare continuita’ alla formazione di studiosi estrumenti di studio dell’ebraismo, per rivitalizzare la tradizione eil patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culturedell’Africa e dell’Oriente attraverso il sostegno diretto adistituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere lasicurezza del Paese attraverso la formazione e l’impegno di studiosee studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, e’autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsionedel Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

214. Per il sostegno e l’attuazione degli interventi di cui alcomma 213 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazionipubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture eorganismi di ricerca come definiti dall’articolo 2, punto 83, delregolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

215. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 6, comma6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e’ differito al31 dicembre 2016. All’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l’anno 2014»sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2015» e le parole: «finoal 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31dicembre 2016»; al quinto periodo, le parole: «Per l’anno 2015» sonosostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2016»; dopo il quinto periodosono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delledisposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562,primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo’essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dallevigenti disposizioni di legge. Per l’anno 2016, agli entiterritoriali di cui al primo periodo del presente comma, che sitrovino nelle condizioni di cui all’articolo 259 del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicanole disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Pergli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempodeterminato e’ subordinata all’assunzione integrale degli oneri acarico della regione ai sensi dall’articolo 259, comma 10, del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

216. Nell’ottica di favorire il ricambio generazionale el’immissione nella pubblica amministrazione di personale altamentequalificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatoriprevisto dai commi da 207 a 212 e dai commi da 247 a 252 e deidirigenti vincitori di procedure selettive gia’ gestite dalla Scuolanazionale dell’amministrazione (SNA), le facolta’ assunzionali neltriennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sonoprioritariamente finalizzate all’assunzione di cinquanta dirigentimediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e dicinquanta unita’ nei profili iniziali della carriera prefettizia,nonche’ di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori delloStato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e dellaripartizione tra le amministrazioni interessate del personaledirigenziale.

217. Il comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e’ sostituito dal seguente:

«1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediantecorso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministerodell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito ilMinistero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacantinel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia diassunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorsopossono essere ammessi candidati in numero superiore a quello deiposti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinatadal decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. Al concorsoper l’accesso al corso-concorso puo’ partecipare il personale docenteed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali inpossesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laureaconseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturatoun’anzianita’ complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinqueanni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte deicandidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo’comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu’ provescritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventualepreselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione deititoli. Il corsoconcorso si svolge in giorni e orari e con metodididattici compatibili con l’attivita’ didattica svolta daipartecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Lespese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Condecreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca sono definite le modalita’ di svolgimento delle procedureconcorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione deicandidati ammessi al corso».

218. All’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e’ abrogato;

b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. Le risorse poste nella disponibilita’ della Scuola nazionaledell’amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale deidirigenti scolastici sono versate all’entrata del bilancio delloStato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dellostato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca e costituiscono limite di spesa per l’organizzazionedei corsi-concorsi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministrodell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

219. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuatividegli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, edell’attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell’articolo 1 dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resiindisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delleamministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comerideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla datadel 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigentiin servizio senza incarico o con incarico di studio e del personaledirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo oaspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei postidirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e finoalla data di entrata in vigore della presente legge cessano didiritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione deirelativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla datadel 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per ilconferimento dell’incarico e, anche dopo la data di entrata in vigoredella presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in entipubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dallalegge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordinonegli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e,comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorsopubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presentelegge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazionedelle procedure di mobilita’ previste dalla legge. In ogni altrocaso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichidirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resiindisponibili ai sensi del presente comma.

220. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, daadottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, e’ effettuata la ricognizionedelle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni delloStato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli entipubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche’ degli entipubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizionedelle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettiviordinamenti, nonche’ al riordino delle competenze degli ufficidirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo digarantire la maggior flessibilita’ della figura dirigenziale nonche’il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degliincarichi dirigenziali puo’ essere attribuito senza alcun vincolo diesclusivita’ anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e dellapolizia municipale. Per la medesima finalita’, non trovanoapplicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’enterisulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.

222. Per il comparto scuola e AFAM, nonche’ per le universita’,continuano a trovare applicazione le specifiche discipline disettore.

223. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti:«2017/2018».

224. Resta escluso dall’applicazione delle disposizioni di cui alcomma 219 il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, delle citta’ metropolitane e delle provinceadibito all’esercizio di funzioni fondamentali, degli ufficigiudiziari e dell’amministrazione della giustizia, dell’area medica eveterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale,il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia confunzione tecnico-ispettiva del Ministero dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca nonche’, per le funzioni specificheattribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenzialidel Dipartimento della protezione civile della Presidenza delConsiglio dei ministri. E’ escluso altresi’ il personale delleagenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.

225. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decretolegislativo attuativo dell’articolo 8, comma 1, lettera e), dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delledotazioni organiche previste dall’articolo 2, comma 1, lettere a) eb), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguenterideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell’internoprovvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cuiall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predettodecreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministeroprovvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2,comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, conconseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effettiderivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1,lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di cui alpresente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo attuativo dell’articolo 8, comma 1, lettera e),della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell’interno provvedeesclusivamente agendo sugli uffici centrali.

226. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gliobiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme darecuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 deldecreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l’utilizzo deirisparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazioneorganizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificatidall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivantidall’applicazione del comma 228.

227. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminatodi qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente dipersonale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad unaspesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personalecessato nell’anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restanoferme le percentuali di turn over previste dall’articolo 3, comma 2,del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine digarantire la continuita’ nell’attuazione delle attivita’ di ricerca,tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione deidecreti di riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possonocontinuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazionecoordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015,mediante l’attivazione, previa verifica di idoneita’, di contratti atempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensidell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, esuccessive modificazioni, nonche’, nel limite del 30 per cento, sullerisorse derivanti dalle facolta’ assunzionali disponibili alegislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, alnetto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, e’assicurato nell’anno 2016 il turn over nei limiti delle capacita’assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presentecomma il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti dibilancio delle amministrazioni centrali.

228. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni,possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni dipersonale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nellimite di un contingente di personale corrispondente, per ciascunodei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quellarelativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Inrelazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, alsolo fine di definire il processo di mobilita’ del personale deglienti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, comeindividuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quaterdell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e’disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

229. A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generalisulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno2011 a seguito di fusione nonche’ le unioni di comuni possonoprocedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limitedel 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessatodal servizio nell’anno precedente.

230. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche,di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, e’ incrementato di euro 23,5 milioniper l’anno 2016.

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