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Interventi edilizi soggetti a Scia e sanzione demolitoria: legittima o no?
Cosa dice il Consiglio di Stato

La vicenda
È oggetto di contestazione l’ordine di demolizione di un muro di cinta realizzato senza la previa acquisizione del permesso di costruire. Il soggetto proprietario del terreno interessato dalla realizzazione della predetta opera propone ricorso al TAR per l’annullamento della sanzione demolitoria ma il giudice di primo grado respinge il ricorso, ritenendo che il muro divisorio non potesse qualificarsi come muro di solo contenimento del terreno. Di qui la ritenuta congruità della sanzione demolitoria dell’opera, qualificata come nuova costruzione e come tale priva di titolo edilizio in quanto mai assentita con permesso di costruire. Il ricorrente in primo grado impugna la sentenza del TAR, insistendo per la legittimità dell’intervento edilizio.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 2016, accoglie il ricorso, richiamando l’orientamento secondo cui, in linea generale, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della Dia (in seguito Scia) ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo – invece – il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia. Nel caso di specie, spiegano i giudici, l’impatto sortito dal manufatto sul piano urbanistico edilizio risulta di scarsa incidenza sol che si consideri che lo stesso manufatto supera di poco (al di là della sua maggiore o minore percezione visiva a seconda del versante prospettico) il piano di campagna; e che l’effettiva funzione divisoria dei distinti lotti di proprietà è in concreto assicurata da una rete metallica infissa sul predetto muro. Ne consegue che il muro divisorio di che trattasi, in quanto assoggettato a semplice Dia (ora Scia), non era passibile di ordinanza di demolizione, atteso che per le opere sottoposte a Dia la sanzione applicabile è unicamente la sanzione pecuniaria.


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