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Istanze di accesso agli atti c.d. esplorative
Il Consiglio di Stato conferma la legittimità del diniego di accesso agli atti, evidenziando che l’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione

La vicenda
Il soggetto danneggiato da un evento nevoso ricorre al Giudice di Pace per il risarcimento dei danni subiti e provocati dalla mancata messa in sicurezza della strada da parte della società concessionaria. Per potersi difendere nella causa instaurata dinanzi al Giudice di Pace, il ricorrente formula istanza di accesso a “tutta la documentazione nessuna esclusa” inerente l’attività istruttoria del procedimento di verifica attivato dall’ANAS nei confronti della sua concessionaria, senza ulteriori precisazioni o specificazioni. L’istanza veniva però rigettata, sul presupposto che la stessa fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione ed avendo la controinteressata (ossia la società concessionaria della strada cui l’attività istruttoria era riferita) espresso il proprio diniego all’accesso non sussistendo, ad avviso di quest’ultima, alcun interesse giuridicamente tutelato in testa al richiedente.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 68 del 2016, conferma la legittimità del diniego di accesso agli atti, evidenziando che l’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nella fattispecie, dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. Secondo il Consiglio di Stato, anche la doglianza secondo la quale l’interesse sotteso alla presentazione dell’istanza non è quello di effettuare un’indagine esplorativa, bensì quello di acquisire documentazione utile nell’ambito del giudizio pendente dinnanzi al Giudice di Pace, ciò che lo legittimerebbe di per sé ad acquisire la documentazione richiesta, ancorché interna all’esercizio della attività ispettiva svolta dalla Struttura di vigilanza, non può essere condivisa. Invero, il fatto che si tratti nella prospettazione del ricorrente di un accesso c.d. defensionale, è circostanza recessiva rispetto all’accertata genericità dell’istanza dallo stesso presentata la quale non poteva comunque come tale essere positivamente evasa.


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