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Polizia municipale: divieto di incarichi dirigenziali anche a titolo gratuito
Bocciata qualsiasi forma di reclutamento nel parere sull'assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale

Tra i primi pareri del 2016 depositati dalla Corte dei conti si segnala quello reso dalla sezione regionale di controllo per la Toscana in risposta al quesito di un comune che chiedeva “Se sia possibile conferire un incarico dirigenziale gratuito di comandante della polizia municipale, per la durata di un anno, a un ex  dipendente pubblico, collocato a riposo; ovvero se tale assunzione , ancorché gratuita, confligga con il divieto di reclutamento di personale da assegnare alla polizia municipale , previsto dall’art.5, comma 6, del d.l. 78/2015, convertito con legge 125/2015; nonché, nel caso di applicazione di tale norma, in quale ambito, regionale o nazionale, debba essere ricercata l’unità di personale di area vasta da ricollocare“.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con deliberazione n. 4/2016/PAR del 12 gennaio 2016 dopo aver ricostruito la normativa intervenuta in materia ha evidenziato come l’art. 5 del d.l. 78/2015, convertito con modifiche dalla legge125/2015, poi integrato dall’ art. 1, comma 770, della legge di stabilità 2016 ridefinisce il percorso di ricollocazione del personale addetto alla polizia provinciale, prevedendo, tra l’altro, che il personale non confermato nei ruoli degli enti di area vasta e città metropolitane per lo svolgimento delle  proprie funzioni fondamentali o non riallocato secondo le previsioni delle leggi regionali sulle funzioni di polizia amministrativa locale, transiti nei ruoli dei comuni con le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’art. 1, comma 423, della legge 190/2014.

Lo stesso articolo si premura di sottolineare che, fino al completo assorbimento del personale addetto alla polizia provinciale, è fatto divieto agli enti di procedere all’assunzione di personale da destinare a tale funzione con “qualsivoglia tipologia contrattuale”. Unica eccezione a tale divieto sono le assunzioni di carattere stagionale, di durata non superiore a cinque mesi, non prorogabili.

Sulla base di tale premessa la Corte dei conti ha, quindi, ritenuto che la volontà del legislatore è stata quella non solo di confermare, ma di rafforzare quanto già previsto dal comma 424 dell’art. 1 della legge 190/2014 , escludendo per le funzioni di polizia locale la possibilità di ricorso alle assunzioni anche a tempo determinato, tranne per il personale stagionale, fino a quando non sarà riassorbito tutto il personale in soprannumero in tale funzione; possibilità, invece, ammessa, nei limiti di legge previsti per le assunzioni a tempo determinato, per le altre funzioni amministrative.

La formula usata dal legislatore “qualsivoglia tipologia contrattuale” esclude, ad avviso della Sezione, la possibilità di ricorso anche agli incarichi dirigenziali gratuiti, previsti dall’art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, come modificato dall’art.6 del d.l. n. 90/2014, che rappresentano, pur sempre, una forma di reclutamento, sia pure temporaneo e gratuito.

Per quanto riguarda il quesito sulla modalità di ricerca del personale di area vasta addetto alla polizia provinciale da ricollocare, se a livello regionale o nazionale, la Corte dei conti rimanda alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 234, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ai criteri e alle procedure per la ricollocazione, anche del personale appartenente ai corpi di polizia provinciale, fissati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. del 30.9.2015.


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