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Offerte di gara: l’'utile modesto non comporta anomalia
Una decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 211 del 2016, respinge le contestazioni mosse al procedimento di verifica di anomalia dell’offerta dell’impresa aggiudicataria del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le aziende sanitarie. Il caso esaminato offre spunto al Consiglio di Stato per ribadire il principio consolidato secondo il quale“Nella gara pubblica la valutazione di anomalia dell’offerta va fatta considerando tutte le circostanze del caso concreto, poiché un utile all’apparenza modesto può comportare un vantaggio significativo sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa (il mancato utilizzo dei propri fattori produttivi è comunque un costo), sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e dall’aver portato a termine un appalto pubblico, cosicché nelle gare pubbliche non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulta pari a zero”.


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