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Lavoratori stagionali e non stagionali 2016, al via le procedure flussi
Il 3 febbraio si parte con la precompilazione dei modelli relativi ai "non stagionali"

È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale n. 26 il decreto flussi lavoratori stagionali e non stagionali 2016. La procedura, stabilita dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015, prevede una quota massima di ingressi pari a 17.850 unità  per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e di 13.000 unità per lavoro subordinato stagionale.

Le informazioni dettagliate sulla procedura sono contenute nella circolare congiunta dei Ministeri dell’interno e del lavoro e delle politiche Sociali n. 471 del 29.1.2016.

All’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ sarà possibile:

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2016 e saranno trattate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione. Nell’area dell’utente sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate. All’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it sarà possibile, inoltre, visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello unico immigrazione di competenza.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk disponibile sull’home page dell’applicativo. Per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.

Le associazioni di categoria di cui all’art. 38 del dpr n. 394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con i ministeri dell’Interno e del Lavoro e Politiche sociali, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all’adesione di altre associazioni interessate.

Nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rappresentanti potranno inviare ai prefetti competenti le richieste di adesione.

Lavoratori ammissibili in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo

Prevista una quota massima di 17.850 unità, dei quali 2400 appartenenti a particolari categorie  indicate all’articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2015. Nell’ambito della quota complessiva è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato ed in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno di altra tipologia e nella misura indicata all’articolo 3 del decreto.

Lavoratori ammissibili in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale

Prevista una quota massima di 13.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguarda i cittadini non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco,  Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka,  Sudan, Ucraina, Tunisia.

Nell’ambito della quota complessiva,  una quota di  1.500  unità è riservata per i lavoratori non comunitari  stagionali, cittadini dei Paesi sopraindicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

 

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