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Il sindaco sospeso di diritto per effetto della legge Severino può essere rieletto per un terzo mandato?
Il Consiglio di Stato esprime un parere sulla possibilitĂ  di rielezione di un sindaco condannato in primo grado ed assolto in appello

La vicenda
Il Ministero dell’interno ha posto un quesito sulla situazione del sindaco di un comune con popolazione superiore a tremila abitanti che, durante il secondo mandato, sia stato sospeso di diritto per essere stato condannato in primo grado per uno dei reati tipizzati dagli artt. 10 ed 11 del decreto legislativo 31.12.2012, n. 235, anche con riguardo al caso in cui la sospensione sia venuta meno in conseguenza dell’intervenuta pronuncia d’assoluzione in appello. Nel caso concreto, poiché per effetto della predetta sospensione l’interessato aveva di fatto esercitato le funzioni di sindaco per un periodo inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, è sorto il dubbio se lo stesso potesse legittimamente candidarsi per un terzo mandato, in applicazione della deroga prevista dall’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 179 del 2016, ha optato per la soluzione positiva, ritenendo che la sospensione a seguito di condanna penale costituisca “causa diversa dalle dimissioni volontarie”, con la conseguenza che il Sindaco di un comune con popolazione superiore a tremila abitanti che, durante il secondo mandato, sia stato sospeso di diritto per essere stato condannato in primo grado per uno dei reati tipizzati dagli artt. 10 ed 11 del decreto legislativo 31.12.2012, n. 235 – sospensione poi venuta meno in conseguenza dell’intervenuta pronuncia d’assoluzione in appello –, avendo di fatto esercitato le funzioni di sindaco per un periodo inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, può legittimamente candidarsi per un terzo mandato in applicazione della deroga prevista dall’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000.


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