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Ordinanza di sgombero di un edificio a tutela dell'’incolumità pubblica
Contro l’ordinanza ha proosto ricorso il proprietario di un’unità abitativa all’interno dello stabile, ma il TAR Bologna lo ha respinto. Perché?

La vicenda
Il sindaco, preso atto della perdurante situazione di grave degrado di un fabbricato, tale da non garantire le condizioni di sicurezza dello stesso, della inosservanza degli adempimenti imposti con precedenti ordinanze per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciavano l’incolumità dei cittadini, nonché dei numerosi arresti eseguiti nel condominio per gravi reati (spaccio di sostanze stupefacenti, violazioni della legge sull’immigrazione, rapina, incendio doloso, danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato, lesioni personali, rissa, ricettazione, abusi di carattere urbanistico/edilizio, furti di energia elettrica), ha dichiarato immediatamente inagibile ed inutilizzabile l’intero stabile e ne ha ordinato lo sgombero, a tutela dell’incolumità pubblica. Contro l’ordinanza propone ricorso il proprietario di un’unità abitativa all’interno dello stabile, lamentando, tra l’altro, la violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000 per ritenuta mancanza dei presupposti per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti.

La decisione del TAR 
Il TAR Emilia-Romagna, con la sentenza n. 157 del 2016, respinge il ricorso, rilevando come la situazione di degrado e di pericolo, non risolta con gli strumenti ordinari e dunque degenerata, necessitasse di intervento urgente a tutela della pubblica incolumità, ivi compresa quella della stessa ricorrente, la cui permanenza all’interno del fabbricato la avrebbe esposta ad un serio pericolo. Evidenziano i giudici come la tutela dell’incolumità pubblica si realizza non solo attraverso l’eliminazione dei pericoli che la minacciano, ma anche attraverso l’adozione delle opportune misure di prevenzione e la circostanza che la vicenda fosse già nota all’amministrazione non ha ex se rilevanza sull’esistenza o meno del pericolo di danno. Infatti, l’assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non può considerarsi un presupposto indefettibile per l’adozione delle ordinanze extra ordinem ex art. 54 comma 4, t.u. enti locali. Tali ordinanze, invero, possono essere adottate per fronteggiare situazioni impreviste e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.


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