MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Elementi di rilievo economico nell’offerta tecnica: limiti di ammissibilità
La sentenza del Consiglio di Stato

La vicenda
L’impresa seconda classificata nella procedura di gara per l’affidamento di lavori di viabilità contesta l’aggiudicazione a favore della società controinteressata, lamentando la violazione da parte di quest’ultima del principio di segretezza dell’offerta economica, in quanto l’aggiudicataria avrebbe riportato nell’offerta tecnica i prezzi unitari relativi alle 15 soluzioni migliorative proposte, incidenti per il 38% rispetto alla complessiva offerta economica formulata – così anticipando un elemento proprio dell’offerta economica o comunque tale da consentirne l’identificazione quantitativa –, assumendo che il bando di gara aveva previsto l’accompagnamento delle variazioni e modifiche tecniche migliorative mediante un computo metrico di raffronto con l’indicazione delle voci e delle quantità interessate dalle variazioni e non l’eventuale allegazione di nuovi prezzi in un apposito elenco quale descrizione analitica del prodotto e della lavorazione, senza dare comunque cognizione della propria offerta economica.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 703 del 2016, respinge l’appello, confermando quindi la sentenza di primo grado, che già aveva ritenuto infondato il motivo di ricorso riferito alla violazione del principio di segretezza dell’offerta economica. Secondo il giudice di appello, infatti, i requisiti di forma sono fondamentali nelle offerte di partecipazione a una procedura di gara ma non vanno intesi come un valore assoluto e insuperabile, specie quando la legge di gara permetta una serie di attenuazioni basate sulla logica e sulla ricerca del migliore offerente; tanto vale anche per la pur necessaria separazione tra offerta tecnica e offerta economica. Soprattutto quando il bando, come nel caso di specie, “richiede o permette soluzioni migliorative, la cui tecnicità richieda necessariamente anche esami di tipo aritmetico o l’indicazione di parametri dei costi o, ancora, comparazioni rispetto a prezzi di mercato o listini ufficiali, ne viene che fatalmente (come è stato qui) l’offerta tecnica va a dover contenere alcuni elementi di rilievo economico, al limite indici indiretti di prezzi. Il che, nel limite della ragionevolezza e delle proporzionalità, non vulnera il principio generale di separatezza delle due offerte”.


www.lagazzettadeglientilocali.it