MAGGIOLI EDITORE - La Gazzetta degli Enti Locali


Progressioni verticali in deroga: l’ARAN fornisce la sua interpretazione e la Corte dei conti non la smentisce
L’analisi del nostro esperto su un tema di strettissima attualità per gli Enti locali

di AMEDEO SCARSELLA

In questo numero della Newsletter intendo affrontare il tema delle progressioni verticali “in deroga” previste dall’art. 13, comma 6, del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali. La citata disposizione prevede che “In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”.
Ancora il comma 8 del medesimo art. 13 stabilisce che “Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL”.

Il tema che ha dato sin da subito problemi interpretativi è il seguente: le progressioni in deroga, anche se finanziate con l’utilizzo delle risorse indicate nel contratto, debbono essere previste nell’atto di programmazione del fabbisogno (ora inserito nel Piao) garantendo un numero di assunzioni dall’esterno almeno del 50% dei posti che si intendono complessivamente coprire? La regola costituzionale che impone che almeno il 50% dei posti che si intendono coprire sia riservata all’accesso dall’esterno si applica anche alle progressioni in deroga?

Su questo quesito si sono registrate diverse prese di posizione:

  1. chi ha ritenuto indubbio che la disposizione contrattuale e le risorse a tal fine stanziate non richiedessero la garanzia del 50% dell’accesso dall’esterno;
  2. chi ha ritenuto che la regola costituzionale non fosse assolutamente derogabile neanche in tale occasione.

Il dibattito ha portato l’ARAN, prima con il Dipartimento della Funzione pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (CFL 208) e poi in modo isolato (CFL 209) a esprimere un orientamento netto fornendo alle amministrazioni un’interpretazione in base alla quale l’applicazione della disposizione contrattuale e le risorse a tal fine stanziate non richiedono la garanzia del 50% dell’accesso dall’esterno (ipotesi supra a).

In particolare, l’orientamento CFL 209 con l’obiettivo di chiarire il precedente CFL 208 si conclude in modo chiarissimo, affermando che, “in conclusione:

–          se gli Enti decidono di stanziare le risorse ai sensi del comma 612, tutte le risorse stanziate sono destinate a progressioni verticali di cui all’art. 13;

–          se decidono di stanziare, in aggiunta alle prime, ordinarie risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale), dovranno garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse)”.

Pertanto, secondo il citato orientamento se le amministrazioni utilizzano esclusivamente le risorse previste dall’art. 13, comma 8, del CCNLin misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL”, non devono preoccuparsi di riservare il 50% dei posti all’accesso dall’esterno. Se invece vogliono effettuare le progressioni in deroga, utilizzando anche (in aggiunta quindi all0 0,55% del monte salari 2018)) le ordinarie risorse destinate alle assunzioni, dovranno in tal caso (e solo in tal caso) “dovranno garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse)”.

L’orientamento ha il pregio di fare chiarezza e di porre gli operatori in una situazione di tranquillità nell’operare sulla base delle indicazioni fornite da ARAN, che ha condiviso la posizione nell’orientamento CFL 208 con il Dipartimento della Funzione pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La Corte dei conti, sez. di controllo per la Sicilia, con il recente parere 133/2023, pur ritenendo inammissibile oggettivamente la richiesta di parere che aveva ricevuto sull’applicazione delle disposizioni contrattuali sulle progressioni verticali in deroga, ha fornito un ulteriore aiuto. Si legge espressamente nel parere “Il Collegio richiama sul punto la costante giurisprudenza della Corte (cfr. Deliberazione Sez. riunite n. 56 del 2 novembre 2011), in base alla quale <<in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull’interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (…) poiché, come più volte specificato, l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN>> (in senso adesivo cfr. anche, Corte conti, Sezione regionale controllo Piemonte n.158/2015/PAR, Sezione regionale controllo Lombardia n. 271/2015/PAR e n. 95/2020/PAR, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, delibere nn. 121/2021/PAR, 184/2022/PAR e n. 3/2023/PAR). E per di più, nel caso in esame, laddove la richiesta di parere riguarda l’istituto delle “progressioni verticali” del personale, disciplinato dalle disposizioni contrattuali richiamate dall’Ente stesso (art. 13 commi 6, 7 e 8 del CCNL – Comparto Funzioni Locali 2019-2021), si rimanderebbe a questa Sezione di pronunciarsi su una questione già oggetto di orientamenti interpretativi resi dall’ARAN, uno dei quali riportato espressamente nella stessa nota della Città metropolitana di Palermo. Il Collegio richiama quanto già espresso in recenti pronunce di questa stessa Sezione, laddove, nell’evidenziare che l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 assegna all’ARAN, nella qualità di legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni, compiti di assistenza delle amministrazioni pubbliche “ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi” a livello nazionale (come ricordato anche dalla giurisprudenza contabile della Sezione delle Autonomie, del. n. 5/SEZAUT/2019/QMIG), si è argomentato circa l’esistenza di competenze specifiche da parte di tale organo sulla materia in esame, affermando l’impossibilità di stimolare l’espressione di un parere sugli orientamenti espressi dall’A.R.A.N. (deliberazione n. 132/2020/PAR; deliberazione n. 38/2020/PAR)”.

A questo punto il quadro interpretativo ufficiale penso si possa considerare univoco.

Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia alle FAQ predisposte sull’applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle progressioni in deroga.

Il nuovo CCNL Funzioni locali

Il nuovo CCNL Funzioni locali

Il 16 novembre 2022 l’Aran e i sindacati hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021, relativo ai circa 430.000 dipendenti del Comparto delle Funzioni locali.

Molte e rilevanti le novità di cui l’opera presenta il puntuale commento.

Tra queste, in particolare: la revisione del sistema di classificazione del personale; la rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza; l’introduzione di un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali, prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico; l’introduzione di una soluzione classificatoria per il personale della sezione educativa e scolastica e di ulteriori specifiche per la sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità; l’istituzione di una nuova sezione per le professioni ordinistiche; la revisione del sistema delle relazioni sindacali nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi; la modifica di alcuni istituti del rapporto di lavoro, ricercando un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti; l’introduzione di una disciplina più equa per quanto concerne il giorno festivo infrasettimanale per il personale turnista.

Infine, si commenta la nuova disciplina del lavoro a distanza, nelle due tipologie di lavoro agile – previsto dalla legge 81/2017 – e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

A cura di:
Pasquale Monea
Segretario Città metropolitana di Firenze.
Giampiero Pizziconi
Magistrato della Corte dei Conti.
Coordinamento editoriale: 
Massimo Cristallo
Funzionario, responsabile di posizione organizzativa.
Contributi di:
Oriana Avallone, Enrica Cataldo, Massimo Cristallo, Giuseppe Fiorillo, Vincenzo Giannotti, Clemente Lombardi, Silvana Mele, Pasquale Monea, Marco Mordenti, Vincenzo Palomba, Giampiero Pizziconi, Matteo Pressi, Paola Sabella, Amedeo Scarsella

Leggi descrizione
A cura di Pasquale Monea e Giampiero Pizziconi, 2023, Maggioli Editore
48.00 €

www.lagazzettadeglientilocali.it