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Procedimento di verifica delle condizioni di agibilità e di sicurezza del Palazzo di Giustizia: quali limiti di accesso agli atti per l’'Ordine degli Avvocati?
La risposta nella sentenza n. 441/2016 del TAR di Lecce

La vicenda 
L’Ordine degli Avvocati di Lecce ha chiesto al presidente del Tribunale di accedere agli “atti del procedimento di verifica delle condizioni di agibilità e di sicurezza” dell’immobile adibito a sede del Tribunale, sulla base di paventati pericoli in ordine alla sicurezza dell’edificio. L’istanza è stata riscontrata negativamente dal presidente del Tribunale, con richiamo al disposto dall’art. 3 del d.m. 115/1996, che sottrae all’accesso i documenti che riguardano la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell’attività dell’amministrazione. L’Ordine degli Avvocati ha impugnato il diniego espresso, ritenendolo illegittimo.

La pronuncia del TAR
Il TAR di Lecce, con la sentenza n. 441 del 2016, ha accolto, in parte, il ricorso, condannando il Ministero della giustizia a consentire l’accesso dell’Ordine degli Avvocati ai soli documenti relativi alla “sicurezza statica” e agibilità del Palazzo di Giustizia. Secondo il TAR, la normativa di rilievo nel caso di esame deve essere interpretata come segue: Il segreto deve prevalere con riferimento alla tipologia e collocazione delle misure di sicurezza adottate dall’Ufficio Giudiziario al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività ivi svolte, prevenire aggressioni esterne, furti di documenti, danneggiamenti e simili (es. telecamere, numero e collocazione di dispositivi di sicurezza, numero e collocazione delle forze di polizia, ecc.). La trasparenza deve, invece, essere assicurata in relazione agli aspetti concernenti la staticità e l’agibilità dell’immobile, anche a tutela dell’incolumità dei magistrati, degli avvocati, del personale amministrativo e in genere degli utenti del servizio giustizia”.

Normativa di riferimento 
Decreto 25 gennaio 1996, n. 115 – Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d’accesso

Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti: 
[…]
e) documenti concernenti la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell’attività dell’amministrazione; 
[…]
i) documenti relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell’amministrazione nonche’ dei detenuti e degli internati;
[…].


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