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Riforma dei compensi delle avvocature pubbliche con decreto-legge: il TAR Trento solleva questione di costituzionalità
TRGA Trento, ordinanza 10.3.2016, n. 138

Il TRGA Trento, con la recente ordinanza n. 138, solleva questione di costituzionalità dell’art. 9 del d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11.8.2014, n. 114, nella parte in cui ha dettato una nuova disciplina per i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, per mancanza dei presupposti della decretazione d’urgenza. Si evidenzia nell’ordinanza che il dubbio di costituzionalità dell’art. 9 richiamato insorge in relazione alla circostanza che nessun collegamento pare ravvisabile tra le premesse del decreto-legge e le previsioni normative di cui si prospetta l’illegittimità costituzionale. “Difatti, il primo paragrafo del preambolo fa riferimento a interventi organizzativi e semplificatori nella e della Pubblica amministrazione, il secondo alle procedure dei lavori pubblici, il terzo all’informatizzazione processuale. Ambiti, dunque, che con la disposizioni di cui si discute – volta a riformare la struttura degli onorari degli avvocati dello Stato e degli altri enti pubblici nell’ottica del contenimento della spesa pubblica – non sembrano aver nulla a che vedere. Appare dunque carente il rapporto tra la norma censurata e l’elemento funzionale – finalistico proclamato nel preambolo, come espressamente richiesto dalla Corte costituzionale. Per converso, in nessun punto del preambolo è stato dato conto delle ragioni di necessità e di urgenza che imponevano l’adozione – a mezzo di decreto legge – delle disposizioni di riforma strutturale degli onorari all’Avvocatura dello Stato di cui all’art. 9. L’infrazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione appare, quindi, questione non manifestamente infondata”.


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