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Limite temporale per l’'annullamento in autotutela della DIA: quale “termine ragionevole” nelle more dell’'entrata a regime del limite massimo di 18 mesi introdotto dalla legge Madia?
La risposta del TAR Parma, sez. I, con la sentenza 15 marzo 2016, n. 95

La vicenda
È oggetto di contestazione l’atto di annullamento in autotutela di una DIA, adottato a distanza di quattro anni dalla DIA stessa. Tra i motivi di censura, anche la violazione dell’art. 21-nonies legge 241/1990 per difetto dei presupposti, in specie rispetto al “termine ragionevole” per l’esercizio dell’autotutela, sia quello sopraggiunto ex riforma della 241 sia comunque rispetto al tempo trascorso dalla dia risalente al 2011.

La pronuncia del TAR
Il TAR di Parma, con la sentenza n. 95 del 2016, accoglie il ricorso. In particolare, pur ritenendo inapplicabile al caso in esame il nuovo limite massimo di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela, introdotto dall’art. 6 della legge n. 124 del 2015, secondo i giudici l’atto di annullamento oggetto di contestazione è carente di motivazione proprio sull’elemento del “termine ragionevole” di esercizio, presupposto fondante l’autotutela ex art. 21-nonies anche nella versione previgente alle più recenti modifiche, limitandosi a richiamare un pregresso contenzioso sul medesimo immobile. Proprio a tale riguardo si precisa che “l’esercizio di un diritto costituzionale come il diritto di difesa non può elidere il dovere di motivare su di uno specifico presupposto del potere di autotutela che deve, quindi, riguardare il periodo temporale trascorso a prescindere dal relativo contenzioso. L’affidamento del privato sul titolo avrà all’evidenza ad oggetto il periodo precedente, oltretutto ad un contenzioso conclusosi favorevolmente per il privato anche sul punto dei presupposti in questione, rispetto al quale nessuna motivazione è contenuta nell’atto impugnato in via principale. In proposito, pur a fronte del mancato trascorrere del nuovo termine di diciotto mesi di cui al nuovo testo dell’art. 21-nonies (che pertanto, come detto, non è invocabile nella specie), assume rilievo dirimente nel caso de quo il consolidato previgente principio giurisprudenziale a mente del quale “pur non riscontrandosi un termine di decadenza del potere di autoannullamento del titolo edilizio, la caducazione che intervenga ad una notevole distanza di tempo, e dopo che le opere sono state completate, esige una più puntuale e convincente motivazione a tutela del legittimo affidamento”.


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