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Nessun diritto agli idonei in graduatoria se il concorso è annullato con assenza di motivazione
Sintesi dell'ordinanza della Corte di Cassazione 28 febbraio 2023, n. 5997

La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza del 28 febbraio 2023, n. 5997, ha sancito che, a seguito di un annullamento di un concorso pubblico, avvenuto senza un’idonea motivazione, agli idonei in graduatoria non sia concesso alcun diritto soggettivo.

Il contenuto dell’ordinanza

L’ordinanza mostra nel merito come la decisione di assumere personale attraverso lo scorrimento della graduatoria era stata adottata solo in corso di causa, mentre nel pregresso le determinazioni dell’amministrazione erano state di natura diversa, essendo state dirette all’indizione di una nuova procedura concorsuale. Per la Cassazione però, lo scorrimento della graduatoria non era stata la scelta opzionata dall’Amministrazione per avvalersene ai fini di una copertura dei posti vacanti, ma residuava sempre all’Ente Locale la scelta di indire il concorso seppure con diversa, ma per sempre idonea, motivazione. Quanto avvenuto fa si che la scelta discrezionale dell’Ente fa venir meno il diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria a seguito dell’annullamento del bando della nuova procedura concorsuale, la quale non obbligava all’assunzione degli idonei non vincitori in relazione ai posti vacanti ma avrebbe richiesto, per l’insorgenza di un siffatto diritto, una determinazione apposita sullo scorrimento della graduatoria, qui mancante.

>> IL TESTO DELL’ORDINANZA.


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