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Bilancio di previsione, tutto quello che c'è da sapere in vista della scadenza del 30 aprile
Ancora sotto pressione gli enti pubblici in vista dell’imminente scadenza relativa al bilancio di previsione

Ancora sotto pressione gli enti pubblici in vista dell’imminente scadenza relativa al bilancio di previsione. Nonostante la quasi totalità degli enti sia ancora alle prese con le operazioni di revisione dei residui ovvero delle motivazioni del mantenimento in tutto e in parte degli stessi, nonché della loro corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 quindi di conseguenza, alle prese anche con il resto degli adempimenti relativi al rendiconto 2016 la cui scadenza è il 31 marzo per l’approvazione in giunta e il 30 aprile per l’approvazione da parte dell’organo consiliare, è importante ricordare agli enti di non abbassare la guardia vista l’imminente scadenza relativa ad un altro importante documento contabile, ovvero il bilancio di previsione. 
Disciplinato dall’art. 151 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, il bilancio di previsione è il documento, approvato annualmente dal consiglio comunale su proposta della giunta, con cui si pianifica dal punto di vista economico quanto programmato politicamente per cui, ha una funzione autorizzatoria in quanto stabilisce ex ante l’entità, la natura e la destinazione della spesa che il comune potrà sostenere nel corso dell’anno e le relative modalità di finanziamento.
Il bilancio di previsione, di norma approvato entro il 31/03, come previsto dall’art. 151 del d.lgs. 267/2000solo per l’anno 2016, tale termine è stato prorogato al 30 aprile per i comuni e al 31 luglio per le città metropolitane e le province.

Allegati al bilancio di previsione
Tale documento però deve essere corredato da non pochi allegati richiesti ed elencati sia dal d.lgs. 118/2011, che ha recepito i principi del nuovo sistema armonizzato, e sia dal testo unico.
Infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. del 23.6.2011, n. 118 al bilancio di previsione sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

  1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
  2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
  4.  il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
  5. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
  6. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
  7. la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
  8. la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Si ricorda inoltre ai sensi dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 118/2011, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, punti 5. e 6. è facoltativa.

La nota integrativa
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione deve indicare:

Ulteriori allegati al bilancio di previsione
Ed ancora, oltre ai documenti da allegare di cui sopra , ai sensi dell’art. 172 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, al bilancio di previsione sono altresì da allegare anche:

  1. l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell’elenco;
  2. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell’approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi 18.4.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865, e 5.8.1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
  3. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
  4. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
  5. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

di Enzo Cuzzola

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