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Illegittima l’'ordinanza contingibile e urgente che dispone l’'abbattimento di querce secolari se manca il presupposto del "grave pericolo"
Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1189/2016

La vicenda
Sono oggetto di contestazione due ordinanze contingibili e urgenti con le quali il Sindaco ha disposto l’abbattimento e la potatura di querce secolari costeggianti una strada comunale, alcune delle quali ubicate in un terreno di proprietà privata. Il TAR di Roma, sez. II-ter, con sentenza n. 7991/2011, accoglieva il ricorso di primo grado, ritenendo insussistente la situazione di grave pericolo improvviso e non altrimenti fronteggiabile prevista dall’art. 54 quale presupposto del provvedimento d’urgenza. Il comune ha proposto appello contro la decisione del Tribunale amministrativo.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1189 del 2016, ha respinto l’appello, ritenendo entrambe le ordinanze sfornite di elementi istruttori e di motivazione in grado di rappresentare un’effettiva situazione di grave pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini (art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000), solo in ragione della quale si giustifica l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi e alla disciplina vigente attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem.

 


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