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Non è area idonea all’'istallazione di una stazione carburante quella che anche parzialmente venga classificata come verde pubblico
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1071

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1071/2016 ha risolto una controversia riguardante il diniego da parte del comune al trasferimento di una stazione di carburanti. Si è deciso che il fondamento del diniego risiede nell’inidoneità dell’area indicata per l’installazione del nuovo impianto perché il piano regolatore generale vigente individuava solo in astratto una parte dell’area come destinata a viabilità, ma essendo la stessa zona classificata in parte come verde pubblico, tale classificazione escludeva in radice l’installazione di un nuovo distributore di benzina.

Il fatto 
Una società del commercio di petroli, titolare della concessione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione otteneva con determinazione del dal Comune il rinnovo per diciotto anni della citata concessione, a condizione che provvedesse ad individuare entro un termine una nuova ubicazione.
Tale termine veniva più volte prorogato nel tempo con determinazioni comunali.
Con istanza la società chiedeva il trasferimento dell’impianto in un’altra area, ma l’istanza veniva rigettata con il provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Commercio comunale, motivato dal fatto che l’area in questione era destinata dal vigente piano regolatore in parte a verde pubblico ed in parte a viabilità. 
Il suddetto provvedimento comunale veniva impugnato davanti al TAR, che accoglieva il ricorso della società.
Contro la sentenza del TAR il comune proponeva appello al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato 
L’appello è fondato.
I giudici del Consiglio di Stato rilevano la correttezza dei contenuti del provvedimento di diniego dato sulla domanda di trasferimento dell’impianto di distribuzione di carburanti. Il fondamento del diniego, non rilevato dal giudice di primo grado (TAR), risiede “nell’inidoneità dell’area indicata per l’installazione del nuovo impianto poiché, se il piano regolatore generale all’epoca vigente individuava parte dell’area come destinata a viabilità, in astratto idonea all’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti, tale viabilità era programmata dal piano e ancora da realizzarsi ed inoltre, per la parte residua, la stessa zona era classificata in parte come verde pubblico e tale classificazione escludeva in radice l’installazione di un nuovo distributore di benzina, ma permetteva solamente modeste attrezzature sportive o piccoli spazi ricreativi di uso pubblico”.


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