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Dimissioni del consigliere comunale tramite PEC
Le valutazioni del Ministero dell'Interno attraverso la stesura di un importante parere

di ALESSANDRO ZANATTA*

Recentemente si è posto l’interrogativo se le dimissioni del consigliere comunale, inviate via PEC all’Ente, abbiano lo stesso effetto di dimissioni consegnate personalmente al protocollo dell’Ente. A questo interrogativo il Ministero dell’Interno ha risposto con un parere in data 12 agosto 2022. Il quesito posto al Ministero riguardava la conformità al dettato di cui all’art. 38, comma 8 TUEL delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, prive di sottoscrizione autografa o digitale, trasmesse al protocollo generale del comune dal consigliere dimissionario, a mezzo di pec nominativa intestata al medesimo.

La base normativa

Prima di scoprire quale sia la soluzione prospettata al Ministero dell’Interno, è necessario ricordare quanto dispone il co. 8 dell’art. 38 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.” Dal tenore letterale della norma emerge che la rassegnazione delle dimissioni sia un atto irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace. Dal momento dell’assunzione al protocollo dell’ente, le dimissioni sono immediatamente efficaci e non possono essere più ritirate (Consiglio di Stato, sent. n. 1187/2015).
Inoltre, si configurano come atto giuridico in senso stretto, i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente ma dall’ordinamento stesso.

Il parere del Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno sposa un orientamento formalistico basato sul testo letterale della norma, ritenendo che la presentazione delle dimissioni del consigliere comunale tramite PEC non sarebbe equivalente a presentazione personale, né ad inoltro mediante persona delegata, mancando in tal caso l’autenticazione della firma sia dell’atto di dimissioni sia dell’atto di delega (conformemente a parere Min. Int. Prot. n. 0008557 del 18 maggio 2018).
Anche la giurisprudenza amministrativa è più volte intervenuta sull’argomento, ricalcando lo stesso orientamento ministeriale (cfr., da ultimo, TAR Campania – Napoli, Sez. I, 24 settembre 2021, n. 6004).
Il parere rileva, poi, che ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”. Questa modalità di trasmissione non è idonea, quindi, a soddisfare quanto richiesto dall’art. 38, comma 8, del TUEL.
Dalla specifica disciplina contenuta nel TUEL, si evince che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non possono essere presentate a mezzo raccomandata ovvero con posta elettronica certificata. Il legislatore ha previsto dei requisiti formali particolarmente stringenti per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, al fine di garantirne certezza e veridicità delle stesse. L’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge rende prive di efficacia le dimissioni in esame e, conseguentemente, inidonee a produrre effetti, sia sotto il profilo dello scioglimento del rapporto, sia sotto quello di una eventuale surrogazione dei consiglieri dimissionari.

>> PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE Inefficaci le dimissioni del consigliere comunale presentate tramite PEC, di Enzo Cuzzola.

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* Segretario comunale.


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