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Consiglieri provinciali: rimborso delle spese di viaggio in caso di utilizzo del mezzo proprio
Il parere della Corte di conti, sezione Campania, n. 14/2016

La vicenda
Il Presidente della Provincia di Caserta ha inoltrato alla Corte dei conti, sez. di controllo Regione Campania, una richiesta di parere circa la “possibilità di approvare una disposizione regolamentare che preveda per il Consigliere delegato provinciale, per il raggiungimento della sede di questa Provincia dal proprio comune di residenza, forme di ristoro in misura diversa e/o superiore all’ammontare dei costi derivanti dall’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. In particolare si chiede di conoscere se sia possibile nel caso di utilizzo del mezzo proprio di trasporto da parte del consigliere, residente in comune non servito da mezzo pubblico idoneo, riconoscere un rimborso spese corrispondente al costo effettivo del viaggio, desunto dai dati emergenti dal libretto di circolazione del proprio veicolo (media consumi, cilindrata e tipologia alimentazione) e comunque non superiore a quello spettante per veicoli di cilindrata sino a 2000 cc.  Laddove l’ammontare del rimborso da attribuire in caso di utilizzo del mezzo proprio di trasporto sia inferiore al costo del mezzo pubblico di trasporto è sempre possibile utilizzare il mezzo proprio, in quanto più conveniente per l’Ente”.

Il parere della Corte dei conti
La sezione, con la deliberazione n. 14/2016/PAR, osserva che qualsiasi regolamentazione che disciplini forme di ristoro dei costi sostenuti per l’utilizzo del mezzo proprio, fermi restando tutti i vincoli, le prescrizioni e le limitazioni vigenti nell’ordinamento, non può che essere conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza consultiva nomofilattica, in particolare, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 8/CONTR/2011 del 7 febbraio 2011 e deliberazione n. 21/CONTR/11 del 5 aprile 2011, i cui criteri sono stati ritenuti applicabili nei confronti di consiglieri delegati delle Province. In particolare, nella deliberazione da ultimo richiamata (n. 21 del 2011), le menzionate Sezioni riunite hanno ritenuto “possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto” (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 21/CONTR/11 cit.).


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