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L'’illegittimità di misure di salvaguardia del territorio prive di un limite temporale
La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1354/2016 ha deciso che le misure di salvaguardia, pur essendo funzionali alla tutela dell’interesse di salvaguardia dell’ordinato assetto del territoriodevono essere bilanciate con altri interessi parimenti rilevanti, fra cui, senza dubbio, risulta il diritto di proprietànon sono quindi ipotizzabili misure di salvaguardia prive di un limite temporale definito.

Il fatto
Una società titolare di un impianto petrolifero sito all’interno del territorio di un Parco protetto inoltrava all’Ente, gestore del Parco medesimo, un’istanza di rilascio di nulla osta finalizzato all’esecuzione di un intervento edilizio ampliativo. 
L’Ente Parco negava il nulla osta. Si motiva sostenendo che la localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici e qualora insista su zone sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali e monumentali, la variante allo strumento urbanistico eventualmente necessaria segue la procedura prevista dalla legge regionale: nel caso di specie, si rileva che la disciplina per l’installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti, in base alla delibera consiglio comunale è stata adottata ma non ancora approvata dalla Regione.
La società, di conseguenza, impugnava dinanzi al TAR il citato provvedimento di diniego, unitamente a tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali: il TAR rigettava il ricorso, considerando validamente esercitate le competenze dell’amministrazione competente (l’Ente Parco).
Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato 
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, nei limiti della motivazione, riformando la sentenza di primo grado.
I giudici di Palazzo Spada sono chiamati a decidere circa la possibilità, da parte dell’amministrazione competente, di predisporre misure di salvaguardia prive di uno specifico limite di durata. In particolare il Consiglio di Stato è chiamato ad esaminare la rilevanza che l’interesse ambientale, costituzionalmente tutelato, potrebbe ricoprire in relazione alla previsione di una misura di salvaguardia illimitata nel tempo, infatti la società censura la durata illimitata nel tempo delle misure di salvaguardia che sarebbe il fondamento del diniego di nulla osta opposto alla medesima società da parte dell’Ente Parco.
La disciplina delle misure di salvaguardia è soggetta alla competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni, rispetto alla quale lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, spettando invece alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. Il legislatore regionale non potrebbe prevedere misure di salvaguardia che eccedano i limiti temporali previsti dalla legislazione statale: qualunque sia l’interesse perseguito e tutelato con il piano oggetto dell’approvazione da parte dell’amministrazione competente, non si può impedire al privato proprietario di godere e disporre dei propri immobili, in conformità alle previsioni urbanistiche, per un periodo di tempo indefinito, giungendosi, in caso contrario, ad una vera e propria cristallizzazione della situazione di fatto.

La giurisprudenza rilevante

Consiglio di Stato
Adunanza Plenaria n. 2/2008
«L’art. 12 comma 3 d.P.R. n. 380 del 2001 – avente valenza mista: edilizia, da un lato, in quanto volta ad incidere sui tempi dell’attività edificatoria; urbanistica, dall’altro, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell’ordinato assetto del territorio – prevale su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme».

Consiglio di Stato
Sentenza n. 3515/2012
«Il generale principio della temporaneità delle misure di salvaguardia, aventi natura eccezionale e derogatoria, e della ragionevole durata del loro termine di efficacia, vincoli le Amministrazioni in generale ed anche le regioni al fine di evitare un incontrollato trascinamento in avanti della durata delle suddette misure impeditive, onde scongiurare il rischio che all’effetto tipico, di natura meramente cautelare, si sovrapponga quello improprio di una permanente compressione del diritto di proprietà, anche con riferimento ai pur tutelati valori ambientali».


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